RU 2010 5753
Convenzione
europea di estradizione
del 13 dicembre 1957 (RU 1967 850; RS 0.353.1)
Art. 12 Domanda e atti a sostegno
Invece di: 1. La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per iscritto diplomatica. Un’altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti.
Leggasi: 1. La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per via diplomatica. Un’altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti.
30 novembre 2010 Cancelleria federale