RU 2010 5753

Convenzione
europea di estradizione

del 13 dicembre 1957 (RU 1967 850; RS 0.353.1)

Art. 12 Domanda e atti a sostegno

Invece di: 1. La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per iscritto diplomatica. Un’altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti.

Leggasi: 1. La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per via diplomatica. Un’altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti.

30 novembre 2010 Cancelleria federale