RU 2010 6003
Ordinanza
sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati
del 3 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 266 capoverso 6 del Codice di procedura penale1 (CPP),
ordina:
Art. 1 Principio
Il collocamento di valori patrimoniali sequestrati deve essere possibilmente sicuro, finalizzato a conservarne il valore e redditizio.
Art. 2 Denaro contante, ricavi e redditi
Se l’importo del denaro contante sequestrato supera i 5000 franchi oppure se il sequestro dura più di tre mesi, chi dirige il procedimento deve depositare il denaro contante sequestrato nelle proprie casse dello Stato oppure collocarlo, a nome dell’autorità penale, su conti risparmio o conti correnti presso una banca assoggettata alla legge dell’8 novembre 19342 sulle banche.
Al denaro contante depositato nelle casse dello Stato va applicato lo stesso tasso d’interesse degli acconti fiscali. Al denaro contante collocato su conti risparmio o conti correnti le autorità penali applicano il tasso d’interesse valido per tali conti.
Per i ricavi di crediti sequestrati o della realizzazione di oggetti, cartevalori oppure di altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato, nonché per i redditi da valori patrimoniali sequestrati si applicano per analogia le disposizioni di cui ai capoversi1 e 2.
Art. 3 Estratti conto
Chi dirige il procedimento provvede affinché ogni sei mesi sia allestito un estratto dei conti risparmio e dei conti correnti, da conservare negli atti procedurali.
Provvede inoltre affinché un estratto conto sia allestito e conservato in caso di:
abbandono del procedimento;
emanazione di un decreto d’accusa; e
promozione dell’accusa.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |