RU 2010 723

Ordinanza
sui voli di collaudo nell’ambito del progetto
«Solar Impulse»

del 17 febbraio 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12 capoverso1 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’effettuazione di voli di collaudo nell’ambito del progetto «Solar Impulse» all’aerodromo di Payerne fuori dalle ore di esercizio in esso vigenti.

Art. 2 Volo di collaudo

Nella presente ordinanza per volo di collaudo si intende ogni volo dell’aereo solare «Solar Impulse» e, se del caso, ogni volo dell’elicottero che lo accompagna.

Art. 3 Voli di collaudo consentiti

Sono consentiti:

  1. i decolli e gli atterraggi dei voli di collaudo effettuati fra le ore 6 e le ore 22;

  2. i decolli e gli atterraggi dei voli di collaudo effettuati fra le ore 22 e le ore 6, in deroga all’articolo 39 capoverso1 dell’ordinanza del 23 novembre 19942 sull’infrastruttura aeronautica.

Art. 4 Limitazione dei voli notturni

Il numero dei movimenti di volo fra le ore 22 e le ore 6 è limitato a 20 per aeromobile e anno civile.

Art. 5 Coordinamento e annuncio dei voli di collaudo

Ogni volo di collaudo deve essere coordinato con le Forze aeree e Skyguide.

L’effettuazione di voli notturni deve essere annunciata anche all’Ufficio federale dell’aviazione civile.

RS 748.111.2

Art. 6 Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1º aprile 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

17 febbraio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova