RU 2011 1139
Ordinanza
concernente la modifica di ordinanze del Consiglio federale
in esecuzione della modifica del 1° ottobre 2010
della legge sulla navigazione aerea
del 4 marzo 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea
Titolo prima dell’art. 75
Circolazione, esercizio e manutenzione
Regole di circolazione e d’esercizio
Art. 75 Regole di circolazione
Il DATEC emana regole di circolazione per l’utilizzo dello spazio aereo svizzero.
Art. 76 Regole d’esercizio
Il DATEC emana regole d’esercizio in esecuzione o a complemento del diritto internazionale.
Le regole d’esercizio si applicano in Svizzera e all’estero ai detentori e alle imprese di trasporti aerei svizzere.
All’estero è possibile derogare dalle regole d’esercizio se il diritto estero lo richiede imperativamente.
Titolo prima dell’art. 77
Sistema di segnalazione di eventi nel settore dell’aviazione
Art. 101
Abrogato
Art. 103 cpv.1 lett. h e 4
Un’impresa con sede in Svizzera può ottenere l’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci (art. 27 LNA) se:
h. abrogata 4 In casi debitamente motivati, l’UFAC può concedere deroghe alle condizioni di cui al capoverso1 lettere a, b e c. Può autorizzare la delega di taluni compiti d’esercizio ad altre imprese svizzere o estere.
Art. 103a cpv.2 lett. a e b
Le seguenti norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) contenute nell’allegato6 alla Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) sono direttamente applicabili al sistema di gestione della sicurezza:
parte I, numeri3.3 e 8.7.3;
parte III sezione II numeri1.3 e 6.1.2.
Art. 105 Autorizzazione speciale
Un’autorizzazione d’esercizio può essere accordata sotto forma di autorizzazione speciale per una breve durata o per un numero esiguo di voli se l’esercente può dimostrare uno standard di sicurezza paragonabile e adeguato all’operazione.
Art 106 cpv.1
L’autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente:
a. dispone delle seguenti garanzie: 1. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, definiti dal Fondo monetario internazionale in caso di morte o di lesioni personali, 2. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli, 3. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci; e
b. prova che è assicurato contro i rischi legati alla sua responsabilità civile fino a concorrenza degli importi di cui alla lettera a.
Art. 107 cpv.2
Devono notificare immediatamente all’UFAC gli eventi ai sensi dell’articolo 77a che sopraggiungono nell’esercizio.
Art. 109 lett. b
Il titolare dell’autorizzazione d’esercizio è tenuto a notificare senza indugio all’UFAC:
b. tutti gli eventi ai sensi dell’articolo 77a che sopravvengono in relazione con i voli da e verso la Svizzera; e
Art. 114 Domanda
Le imprese con sede in Svizzera che intendono esercitare linee aeree presentano all’UFAC una domanda per il rilascio di una concessione di rotta con le seguenti indicazioni e documentazione:
la tavola delle rotte e l’orario;
le tariffe e le condizioni di trasporto;
informazioni relative al momento dell’inizio dell’esercizio;
i dati sul materiale di volo previsto per l’esercizio;
gli accordi di cooperazione con altre compagnie aeree;
i dati sulla redditività della linea richiesta.
Prima della decisione sulla domanda di concessione, l’UFAC informa le altre imprese con sede in Svizzera che fossero pure in grado di assicurare l’esercizio della linea in questione.
Nei14 giorni dopo la comunicazione da parte dell’UFAC, le altre imprese possono manifestare il loro interesse per l’esercizio della linea. Esse dispongono in seguito di
giorni per depositare una domanda di concessione.
Prima della decisione sulle domande di concessione riguardanti linee aeree interne al territorio svizzero, l’UFAC sente i governi dei Cantoni interessati, gli aerodromi interessati e le imprese di trasporti pubblici interessate.
I capoversi 2–4 non sono applicabili se vi è un diritto al rilascio di una concessione di rotta conferito da un disciplinamento internazionale.
Art 116 cpv.3
La decisione concernente il rinnovo è presa al più tardi sei mesi prima della scadenza della concessione. Per il rimanente è applicabile l’articolo 115.
Art 118 Trasferimento delle concessioni di rotta non utilizzate a imprese concorrenti
Se un’impresa non fa uso dei diritti di traffico accordati nella concessione di rotta, qualsiasi altra impresa può presentare all’UFAC una domanda per il trasferimento della concessione.
Se viene presentata una siffatta domanda, l’UFAC impartisce all’impresa concessionaria un termine massimo di tre mesi nel quale essa deve riprendere l’esercizio della linea. L’UFAC può prorogare questo termine in casi motivati.
Se l’impresa concessionaria non riprende l’esercizio entro il termine fissato e l’altra impresa soddisfa per la requisiti di concessione, l’UFAC procede al trasferimento della concessione di rotta.
Sono applicabili gli articoli 114 e 115.
Art. 118a Decadenza delle concessioni di rotta non utilizzate
Se un’impresa concessionaria non esercita una linea aerea per12 mesi, la concessione di rotta decade.
Art 123 cpv.1
Su riserva del capoverso2, la responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere garantita mediante un’assicurazione di responsabilità civile stipulata presso una compagnia d’assicurazione.
Titolo prima dell’art. 141a
9a Disposizioni penali
Art 141a
In virtù dell’articolo 91 capoverso1 lettera i LNA, è punito chiunque:
viola uno degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni: articoli 2a capoverso1, 2b capoverso1, 26, 81, 83, 86 capoverso1 primo periodo, 107 capoverso2, 109 lettera a o b e 111 capoverso1 primo o secondo periodo;
effettua dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili senza l’autorizzazione dell’UFAC (art. 84);
omette di portare con sé i documenti che, in virtù di una disposizione del diritto aeronautico, devono essere trasportati a bordo dell’aeromobile.
2. Ordinanza del 23 novembre 19943 sull’infrastruttura aeronautica Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza:
il termine «ufficio» è sostituito con «UFAC»
il termine «dipartimento» è sostituito con «DATEC».
visti gli articoli3 capoverso3, 6a,8 capoversi2 e 6, 12 capoversi1 e 2,
capoverso1, 40 capoverso1, 41 capoverso 1bis, 42 capoversi1 e 2, nonché 111 della legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea (LNA),
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intendono per:
aerodromo: impianto definito in un piano settoriale e destinato all’atterraggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci;
campo d’aviazione: aerodromo dove non vige l’obbligo di ammettere utenti;
aeroporto: aerodromo dove vige l’obbligo di ammettere utenti;
obbligo di ammettere utenti: obbligo di mettere l’aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili ammessi al traffico interno e internazionale in vista di un uso ordinario, secondo le prescrizioni generali sulla navigazione aerea e le disposizioni particolari previste nella concessione;
impianti d’aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica;
impianti accessori: costruzioni e impianti dell’aerodromo che non fanno parte degli impianti d’aerodromo;
Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell’articolo13 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell’aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio;
capo d’aerodromo: responsabile della sorveglianza sull’esercizio di un aerodromo;
TMA: regione di controllo terminale (terminal control area);
impianti della navigazione aerea: impianti radioelettrici di navigazione e telecomunicazione per la gestione e la sicurezza del traffico aereo;
ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l’esercizio degli impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche le gru, le funivie, le linee ad alta tensione, le antenne, i cavi e i fili, nonché le piantagioni;
superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita;
catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all’allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 19446 relativa all’aviazione civile internazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo;
catasto delle superfici soggette a misurazione: accertamento ufficiale delle superfici soggette a misurazione secondo l’allegato15 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale e le relative norme applicative per un aerodromo IFR;
aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules);
area d’atterraggio: terreno utilizzato per effettuare atterraggi esterni;
atterraggi esterni: atterraggi e decolli fuori degli aerodromi;
area d’atterraggio in montagna: area d’atterraggio, appositamente designata, situata a un’altitudine superiore a 1100 m.
Nota relativa all’art.3 cpv. 5 AIP: è edito da Skyguide e può essere ottenuto in abbonamento: Skyguide AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf/www.skyguide.ch/de/AIMServices/Shop.
Art. 9 cpv.1
Per ciascuna modifica edilizia e d’esercizio dell’aerodromo l’UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche progetti e impianti accessori non soggetti ad approvazione.
Art. 27 Deroghe temporanee al regolamento d’esercizio
Il servizio del controllo della circolazione aerea o il capo dell’aerodromo può prescrivere deroghe temporanee alle procedure operative pubblicate nell’AIP qualora circostanze particolari lo esigano, segnatamente la situazione del traffico o la sicurezza dell’aviazione.
Art. 27a Ammissibilità delle modifiche costruttive
Le modifiche costruttive di impianti d’aerodromo o di impianti della navigazione aerea, nonché le modifiche dell’utilizzazione, sono ammissibili soltanto se vi è un’approvazione dei piani.
È fatto salvo l’articolo 28.
L’articolo 27a diventa l’articolo 27abis
Art. 27abis cpv.1 lett. fbis
I documenti da allegare alla domanda d’approvazione dei piani devono essere presentati all’autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente:
fbis. la prova che le esigenze della sicurezza aerea sono adempite;
Art. 28 cpv.2 e 4
Il capoverso1 non si applica ai progetti di costruzione:
che, secondo le disposizioni del rimanente diritto federale, richiedono un’autorizzazione o un’approvazione; o
per i quali l’UFAC effettua un esame specifico dal profilo della navigazione aerea secondo l’articolo9.
L’UFAC comunica all’esercente dell’aerodromo, entro dieci giorni lavorativi, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico dal profilo della navigazione aerea. Se tale esame viene effettuato, si applicano le disposizioni sulla procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 37i LNA).
Art. 30 Coutenza di un aerodromo militare a fini civili
L’uso regolare di un aerodromo militare a fini civili richiede un accordo tra la Confederazione, rappresentata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), e l’esercente civile dell’aerodromo.
L’esercente civile è tenuto a emanare un regolamento d’esercizio dell’aerodromo per l’uso civile. Il regolamento e le sue successive modifiche devono essere approvati dall’UFAC; quest’ultimo, prima di rilasciare l’approvazione, chiede il consenso del servizio competente del DDPS.
Le disposizioni sui regolamenti d’esercizio per gli aerodromi civili si applicano per analogia.
Le disposizioni relative agli aerodromi civili si applicano per analogia alle costruzioni che, in tutto o in parte preponderante, sono state realizzate, modificate o per le quali è stata cambiata la destinazione d’uso ai fini di un uso civile di un aerodromo militare. È necessario inoltre il consenso del DDPS.
Art. 31 Cambiamento d’uso di aerodromi militari in aerodromi civili
L’uso a fini civili degli impianti di un ex aerodromo militare o di una parte di esso necessita di un’autorizzazione o di una concessione d’esercizio.
Il rilascio di un’autorizzazione o di una concessione d’esercizio presuppone che il DDPS confermi che non vi sono conflitti d’interesse tra la difesa nazionale e l’esercizio dell’aerodromo a fini civili.
Il cambiamento d’uso di costruzioni e impianti esistenti, nonché eventuali modifiche edili sono soggetti alla procedura d’approvazione dei piani.
Indipendentemente dalla portata e dalle conseguenze del cambiamento d’uso, l’UFAC esegue le procedure di cui agli articoli 36d e 37d LNA.
Art. 39d cpv.3 e 4
L’UFAC può autorizzare temporaneamente decolli e atterraggi di aeromobili fra le ore 22 e le ore6:
per salvaguardare interessi pubblici significativi, per esempio in caso di catastrofi naturali o per evitare tumulti, dopo aver sentito i Cantoni e gli aerodromi interessati;
per voli di misurazione sugli aeroporti di Ginevra e Zurigo, nella misura in cui non possano essere svolti regolarmente durante le ore di esercizio diurno.
L’UFAC informa il pubblico e l’Ufficio federale dell'ambiente in merito ai voli notturni autorizzati conformemente al capoverso3.
Art. 62 cpv.2
L’UFAC trasmette il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli ai Cantoni e ai Comuni. Questi tengono conto del catasto nel loro ordinamento pianificatorio, determinano gli oggetti sottoposti all’obbligo di notifica secondo l’articolo 63 e informano i relativi proprietari e il servizio cantonale.
Art. 62a cpv.2
I Cantoni e i Comuni tengono conto del catasto nel loro ordinamento pianificatorio.
Titolo prima dell’art. 62b
Capitolo 2 Obblighi di autorizzazione e di notifica
Art. 63 Costruzione e modifica di ostacoli
Per la costruzione o la modifica di edifici, impianti e piantagioni, il proprietario deve chiedere l’autorizzazione all’UFAC se l’opera:
raggiunge un’altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 60 m e oltre in una zona edificata;
raggiunge un’altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 25 m e oltre in una zona diversa da una zona edificata; oppure
attraversa una superficie determinante del catasto di limitazione degli ostacoli.
Art. 64 Domanda
Il proprietario invia la sua domanda di autorizzazione al servizio cantonale, all’attenzione dell’UFAC. Alla domanda devono essere allegati almeno i seguenti dati e documenti:
dati del proprietario;
descrizione dell’oggetto;
data di realizzazione prevista;
in caso di oggetti temporanei: data del previsto smantellamento;
coordinate della posizione e dell’altezza sul livello del mare dell’oggetto; in caso di impianti di cavi e di funivie, questi dati devono essere forniti per la posizione di ogni palo o pilone;
dimensioni dell’oggetto (lunghezza, larghezza, altezza);
carta in scala1:25 000;
per gli impianti di cavi e di funivie: profilo longitudinale;
per altri impianti: piante e sezione di profilo;
la licenza di costruzione, se disponibile.
L’UFAC, a seconda dei casi, può ampliare e precisare i requisiti in merito ai documenti da presentare.
Può allestire una piattaforma elettronica per la presentazione delle domande.
Art. 66 cpv.1 frase introduttiva, 1bis, 1ter e 4
L’UFAC, d’intesa con il DDPS, stabilisce, mediante una decisione:
L’UFAC notifica la decisione al proprietario entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ne trasmette una copia al servizio cantonale competente.
L’UFAC può limitare nel tempo l’autorizzazione. Una proroga deve essere richiesta al servizio cantonale, all’attenzione dell’UFAC, al più tardi 30 giorni prima del termine di scadenza. In caso di autorizzazioni a tempo indeterminato, l’UFAC verifica periodicamente se i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione sono soddisfatti e, se necessario, impone ulteriori oneri.
Abrogato
Art. 68 Ostacoli non più utilizzati
Gli ostacoli, segnatamente ciminiere, funivie, condotte, antenne, cavi e fili che non sono più utilizzati vanno rimossi entro un anno dalla disattivazione e la rimozione deve essere notificata per scritto all’UFAC, con copia al servizio cantonale competente.
Titolo prima dell’art. 73a
Titolo quinto a: Disposizioni penali
Art. 73a
In virtù dell’articolo 91 capoverso1 lettera i LNA, è punito chiunque:
viola uno degli obblighi secondo le seguenti disposizioni: articoli 23a capoverso3 secondo e terzo periodo, 28 capoverso3, 29f, 29g capoversi3 e 5 secondo periodo, 31 capoverso1, 39 capoversi1 e 2, 39a, 39b, 39d capoverso2 secondo periodo, 50 capoverso1 primo periodo, 63, 65, 66 capoverso3, 68 e 73 capoverso2;
in qualità di collaboratore del servizio del controllo della circolazione aerea o di capo dell’aerodromo, prescrive deroghe alle procedure operative pubblicate, senza che circostanze particolari lo esigano (art. 27);
in qualità di capo dell’aerodromo, non mette in atto tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 29d capoverso1;
in qualità di collaboratore del servizio del controllo della circolazione aerea o di capo dell’aerodromo, consente operazioni di volo non ammesse dal regolamento d’esercizio applicabile in virtù dell’articolo 23;
effettua o fa effettuare, in un aerodromo o su impianti della navigazione aerea, modifiche edili o cambiamenti d’uso senza disporre di un’approvazione dei piani (art. 27a e 31 cpv. 3);
trasgredisce le istruzioni del capo d’aerodromo intese a garantire la sicurezza di persone o cose.
Art. 74c Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 marzo 2011
Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 4 marzo 2011 della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto.
Nell’ambito delle procedure di cambiamento d’uso degli ex aerodromi militari occorre in ogni caso chiedere i pareri del Cantone e dei servizi federali interessati, nonché effettuare il deposito pubblico.
Disposizione finale della modifica del 12 aprile 2000 Abrogata 3. Ordinanza del 17 agosto 20057 sul coordinamento delle bande orarie Titolo Ordinanza concernente la facilitazione degli orari e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti Titolo abbreviato Abrogato visto l’articolo 39a capoverso1 della legge federale del 21 dicembre 19488 sulla navigazione aerea (LNA); in esecuzione degli articoli1 e 2 dell’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l’UE); in esecuzione del regolamento (CEE) n. 95/9310,
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la facilitazione degli orari, nonché l’attribuzione e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti in Svizzera.
Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gen. 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, si applica la versione più aggiornata e valida per la Svizzera, conformemente al numero1 dell’allegato dell’accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l’UE.
Art. 2 Facilitatore degli orari e coordinatore
Il facilitatore degli orari di un aeroporto svizzero è nominato dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).
Svolge i seguenti compiti:
consiglia le imprese di navigazione aerea e raccomanda orari alternativi di arrivo o di partenza in caso di congestione dell’aeroporto;
sorveglia che le operazioni di volo delle imprese di navigazione aerea coincidano con gli orari loro raccomandati.
La società Slot Coordination Switzerland (SCS) è il coordinatore delle bande orarie negli aeroporti in Svizzera.
Il coordinatore è responsabile dell’attribuzione e del coordinamento delle bande orarie negli aeroporti coordinati in Svizzera.
I diritti e gli obblighi del facilitatore degli orari e del coordinatore sono retti dal regolamento (CEE) n. 95/93.
Art. 3 Aeroporti coordinati e a orari facilitati
L’UFAC designa gli aeroporti in Svizzera che, ai sensi dell’articolo2 lettere g e i del regolamento (CEE) n. 95/93, sono:
a orari facilitati; o
coordinati11.
A tal fine si basa sull’articolo3 del regolamento (CEE) n. 95/93.
Art. 4 cpv.1 e 3
L’UFAC provvede affinché per gli aeroporti coordinati in Svizzera sia istituito un comitato di coordinamento secondo l’articolo5 del regolamento (CEE) n. 95/93.
Il comitato di coordinamento consiglia il coordinatore e l’UFAC e funge da mediatore tra le parti in caso di controversie concernenti l’attribuzione delle bande orarie. Per il rimanente adempie i compiti di cui all’articolo5 del regolamento (CEE) n. 95/93.
Gli elenchi degli aeroporti a orari facilitati e coordinati possono essere consultati sul sito dell’UFAC (www.ufac.admin.ch).
Art. 5 rubrica, cpv.1 frase introduttiva e lett. d, nonché2
Diritti e obblighi di coordinamento
Negli aeroporti coordinati in Svizzera devono essere adempiuti i seguenti obblighi di coordinamento:
d. un’impresa di navigazione aerea non può effettuare voli in bande orarie diverse da quelle attribuite o utilizzando le bande orarie secondo modalità diverse da quelle indicate al momento dell’attribuzione.
L’attribuzione di bande orarie in un aeroporto coordinato conferisce a un’impresa di navigazione aerea, alle date e agli orari determinati per la durata del permesso, il diritto di accesso e di utilizzazione degli impianti aeroportuali ai fini dell’atterraggio e del decollo.
Art. 6 cpv.1
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 7a Obbligo di comunicazione del coordinatore
Il coordinatore comunica all’UFAC le violazioni degli obblighi di coordinamento di cui all’articolo5 capoverso1. Sente previamente l’impresa di navigazione aerea interessata.
Art. 8 Revoca delle bande orarie
L’UFAC può, su richiesta del coordinatore, revocare temporaneamente o durevolmente le bande orarie all’impresa di navigazione aerea, se questa:
contravviene intenzionalmente o ripetutamente per negligenza agli obblighi di coordinamento di cui all’articolo5 capoverso1;
non versa la rimunerazione richiesta;
non paga la multa che le è stata inflitta.
Art. 8a Disposizione penale
Chiunque viola intenzionalmente o ripetutamente per negligenza uno degli obblighi di coordinamento di cui all’articolo5 capoverso1 è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso1 lettera i LNA.
4. Ordinanza del 22 gennaio 196012 sui diritti e i doveri del comandante d’aeromobile visto l’articolo 63 della legge federale del 21 dicembre 194813 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 48 capoverso2 del Codice civile14
Art. 22
Disposizioni In virtù dell’articolo 91 capoverso1 lettera i LNA, è punito chiunque: penali
viola uno degli obblighi di cui agli articoli5 capoverso1, 6 capoverso2, 8 capoverso3, 9 capoverso1 e 17;
in qualità di comandante di un aeromobile, omette di eseguire tutti o parte dei compiti al momento della pianificazione e della preparazione di un volo o al momento dell’assunzione del comando di un aeromobile compromettendo la sicurezza del volo.
II
Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. Ordinanza del 5 giugno 195015 concernente la Commissione della navigazione aerea 2. Ordinanza del 22 novembre 197216 concernente la Scuola svizzera di aviazione da trasporto
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.
4 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |