RU 2011 1285
Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione
tra le comunità linguistiche
(Ordinanza sulle lingue, OLing)
del 4 giugno 2010 (RU 2010 2653; RS 441.11)
Art. 6 cpv. 1 lett. b
Invece di:
Le unità amministrative, ad eccezione di quelle che fanno parte del settore dei Politecnici federali, provvedono affinché:
b. i quadri di livello medio o superiore dell’Amministrazione federale dispongano, se possibile, di buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e di conoscenze passive di una terza lingua ufficiale.
Leggasi:
Le unità amministrative, ad eccezione di quelle che fanno parte del settore dei Politecnici federali, provvedono affinché:
b. i quadri di livello medio o superiore dell’Amministrazione federale dispongano di buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, di conoscenze passive di una terza lingua ufficiale.
5 aprile 2011 Cancelleria federale