RU 2011 1285

Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione
tra le comunità linguistiche
(Ordinanza sulle lingue, OLing)

del 4 giugno 2010 (RU 2010 2653; RS 441.11)

Art. 6 cpv. 1 lett. b

Invece di:

Le unità amministrative, ad eccezione di quelle che fanno parte del settore dei Politecnici federali, provvedono affinché:

b. i quadri di livello medio o superiore dell’Amministrazione federale dispongano, se possibile, di buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e di conoscenze passive di una terza lingua ufficiale.

Leggasi:

Le unità amministrative, ad eccezione di quelle che fanno parte del settore dei Politecnici federali, provvedono affinché:

b. i quadri di livello medio o superiore dell’Amministrazione federale dispongano di buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, di conoscenze passive di una terza lingua ufficiale.

5 aprile 2011 Cancelleria federale