RU 2011 1389

Legge federale
sulle Ferrovie federali svizzere
(LFFS)

Modifica del 17 dicembre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20101,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:

Art. 26a Disposizione transitoria

La prima convenzione sulle prestazioni conclusa dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 della presente legge è valida due anni.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011, qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz