RU 2011 1389
Legge federale
sulle Ferrovie federali svizzere
(LFFS)
Modifica del 17 dicembre 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20101,
decreta:
I
La legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:
Art. 26a Disposizione transitoria
La prima convenzione sulle prestazioni conclusa dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 della presente legge è valida due anni.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011, qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente o accettata che sia in votazione popolare.
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010 | Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010 |
|---|---|
Il presidente: Hansheiri Inderkum | Il presidente: Jean-René Germanier |
Il segretario: Philippe Schwab | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |