RU 2011 1411
Ordinanza del DFI
sui materiali e gli oggetti
Modifica del 4 aprile 2011
L’Ufficio federale della sanità pubblica, visto l’articolo 27 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sui materiali e gli oggetti,
ordina:
I
L’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2011.
4 aprile 2011 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
Allegato 6
Elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito2 L’elenco delle sostanze ammesse il 1° maggio 2011 per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e i relativi requisiti possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale della sanità pubblica3 e sono pubblicati sul suo sito Internet all’indirizzo seguente:
Ai sensi dell’art. 5 cpv.1 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), l’all. 6 non è più pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.