RU 2011 2659

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2

Il Dipartimento può autorizzare l’Ufficio federale a:

  1. definire i casi di rigore in cui gli importi stabiliti in applicazione del capoverso1 lettera a possono essere ecceduti;

  2. fissare limiti alla copertura assicurativa di mezzi ausiliari specifici;

  3. allestire un elenco dei modelli di mezzi ausiliari rispondenti ai requisiti dell’assicurazione.

Art. 24 cpv.1

Il Dipartimento emana prescrizioni sul riconoscimento conformemente all’articolo 26bis capoverso 2 LAI. L’Ufficio federale può tenere un elenco degli agenti esecutori riconosciuti.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova