RU 2011 3255

Regolamento del Consiglio dello IUFFP
concernente gli emolumenti dell’Istituto universitario
federale per la formazione professionale
(Regolamento degli emolumenti IUFFP)

del 17 febbraio 2011

Approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2011

Il Consiglio dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP), visto l’articolo 33 capoverso3 dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20051, emana il seguente regolamento:

Art. 1 Principio e campo d’applicazione

Il presente regolamento stabilisce gli emolumenti percepiti dall’Istituto universitario federale per la formazione professionale per le sue offerte di formazione e altri servizi.

Non rientrano sotto il presente regolamento le prestazioni commerciali di cui all’articolo 48a della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto il presente regolamento non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

Art. 3 Cicli di formazione

La tassa d’iscrizione per i cicli di formazione ammonta a 150 franchi.

Gli emolumenti per i cicli di studio con diploma e i cicli di studio con certificato sono stabiliti in funzione dei punti ECTS che possono essere conseguiti nell’ambito dei cicli di studio. Per ogni punto ECTS è percepito un emolumento di 30 franchi.

L’emolumento semestrale per il ciclo di studio master ammonta a:

  1. 900 franchi per la variante studio a tempo pieno;

  2. 600 franchi per la variante studio a tempo parziale.

RS 412.106.16

Per le prestazioni supplementari sono percepiti i seguenti emolumenti:

  1. attività di esaminatore durante la lezione di prova determinante per il conseguimento del titolo di studio: 100 franchi;

  2. attività di esaminatore per il lavoro di diploma: 100 franchi;

  3. attività di esaminatore per la tesi di master e la relativa difesa: 150 franchi.

Art. 4 Procedura di computo

Per la procedura di computo di competenze acquisite al di fuori dei cicli di formazione regolamentari (procedura VAE) è percepito un emolumento.

Nell’ambito dei cicli di studio con diploma e dei cicli di studio con certificato, l’emolumento ammonta a 30 franchi per ogni punto ECTS computato.

Art. 5 Formazioni continue e altre offerte di formazione

Gli emolumenti per le formazioni continue e per le altre offerte di formazione sono calcolati sulla base della contabilità analitica.

L’emolumento per i corsi di formazione continua e per le altre offerte di formazione destinate ai responsabili della formazione professionale ammonta al massimo a 400 franchi per mezza giornata di formazione.

L’emolumento per i cicli di formazione continua varia da 400 a 1000 franchi per ogni punto ECTS che può essere acquisito nell’ambito del ciclo di formazione.

Non sono riscossi emolumenti per le offerte di formazione continua proposte dalla Confederazione, dai Cantoni o dalle organizzazioni del mondo del lavoro, nonché per le altre offerte di formazione importanti per la gestione della formazione professionale o che sono assolte in vista dell’esercizio di un’attività di pubblico interesse. Si tratta nella fattispecie di:

  1. offerte per la formazione di periti d’esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale (art. 47 LFPr4;

  2. formazioni continue per l’attuazione di riforme della formazione professionale.

Art. 6 Servizi

Gli emolumenti per i servizi sono stabiliti in funzione del tempo richiesto.

La tariffa oraria varia da 100 a 300 franchi a seconda delle conoscenze specifiche del personale incaricato.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

Il Regolamento degli emolumenti IUFFP del 22 settembre 20065 è abrogato.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2011.

17 febbraio 2011 In nome del Consiglio dello IUFFP: Il presidente, Stefan C. Wolter Il segretario del Consiglio dello IUFFP, Josef Kuhn