RU 2011 4601
Ordinanza
concernente l’Assicurazione svizzera
contro i rischi delle esportazioni
(OARE)
Modifica del 12 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 11 capoverso2 e 17 capoverso2 della legge del 16 dicembre 20051 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni; in combinato disposto con l’articolo3 della legge federale del 20 marzo 20092 che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni,
ordina:
I
L’ordinanza del 25 ottobre 20063 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2bis
Abrogato
II
Disposizione transitoria della modifica del 12 ottobre 2011 La sospensione dell’articolo 4 capoverso2 è prorogata sino al 31 dicembre 2015.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011.
12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |