RU 2011 461
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti di talune
persone originarie della Tunisia
del 19 gennaio 2011
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1,
ordina:
Sezione 1 Misure coercitive
Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche
Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato.
D’intesa con gli uffici competenti della Segretaria di Stato dell’economia (SECO) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale delle affari esteri (DFAE) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Sezione 2 Esecuzione
Art. 3 Esecuzione
Su indicazione della DDIP, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 4 Dichiarazioni obbligatorie
Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla DDIP.
Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Sezione 3 Disposizioni penali
Art. 5
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, dispone degli averi o delle risorse economiche di cui all'articolo 1 capoverso 1 o li trasferisce all’estero, è punito con la multa fino a 10 volte il valore di tali averi o risorse economiche.
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di dichiarazione, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
È applicabile la legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo. Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato del perseguimento e del giudizio delle infrazioni.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 6 Modifiche dell’allegato
Il DFAE può modificare l’allegato alla presente ordinanza.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 19 gennaio 2011 con effetto sino al 18 gennaio 2014.3
19 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 19 gen. 2011 (art.7 cpv.3 LPubl; RS 170.512).
Allegato
(art. 1 cpv. 1) Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 1 Famiglia Ben Ali Zine el-Abidine Ben Ali, nato nel 1936.