RU 2011 4739
Ordinanza
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Ordinanza sull’IVA, OIVA)
Modifica del 12 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 5a Navigazione sul lago di Costanza, sul lago Inferiore di Costanza e sul Reno fino alla frontiera svizzera sotto a Basilea
(art. 8 cpv.2 lett. e LIVA) Il trasporto di persone con battelli sul lago di Costanza, sul lago Inferiore di Costanza e sul Reno tra il lago Inferiore di Costanza e la frontiera svizzera sotto a Basilea è considerato effettuato all’estero.
Art. 6a Luogo della prestazione per le prestazioni della ristorazione, le prestazioni culturali e simili eseguite nell’ambito del trasporto di persone nella regione di frontiera
Le prestazioni di cui all’articolo 8 capoverso2 lettere c e d LIVA eseguite nell’ambito del trasporto di persone nella regione di frontiera, parzialmente in territorio svizzero e parzialmente all’estero oppure sul lago di Costanza, e il cui luogo della prestazione non può essere collocato chiaramente in territorio svizzero o estero, sono considerate eseguite nel luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.
Se il contribuente prova che una prestazione di cui al capoverso1 è stata eseguita all’estero, si applica l’articolo 8 capoverso2 lettera c e d LIVA.
Art. 63 cpv. 3
La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa:
se al momento dell’acquisto del bene usato è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA;
se il contribuente ha importato il bene usato;
se sono acquistati beni di cui all’articolo 21 capoverso 2 LIVA, ad eccezione dei beni di cui all’articolo 21 capoverso2 numero 24 LIVA;
se il contribuente ha acquistato il bene in territorio svizzero da una persona che ha importato tale bene in esenzione d’imposta;
per la parte dell’importo pagato nell’ambito della liquidazione dei danni eccedente il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.
Art. 131 lett. a
L’AFC è autorizzata a trattare i dati e le informazioni descritti qui di seguito ai fini dei seguenti compiti:
a. accertamento dell’assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone: nominativi, forma giuridica, iscrizione nel registro di commercio, data di nascita o di costituzione, indirizzo, domicilio e sede sociale, numeri di mezzi di telecomunicazione, indirizzo di posta elettronica, attinenza, genere di attività commerciale, cifre d’affari realizzate o preventivate, data d’iscrizione e di cancellazione, riferimento bancario, indicazioni necessarie per il rappresentante legale e, per i titolari di ditte individuali, il numero d’assicurato AVS;
Titolo ottavo: Organo consultivo per l’IVA
Art. 157 Statuto
(art. 109 LIVA) L’organo consultivo per l’IVA (organo consultivo) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Art. 158 Composizione dell’organo consultivo
L’organo consultivo si compone del capo della Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto dell’AFC e di 14 membri permanenti in rappresentanza dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, dell’economia, degli operatori fiscali e dei consumatori.
Il capo della Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto dell’AFC presiede l’organo consultivo. Propone al Consiglio federale la nomina di un membro permanente quale sostituto.
Egli può invitare altri rappresentanti dell’Amministrazione federale o di branche interessate a prendere parte alle sedute dell’organo consultivo.
Art. 159 cpv.2
La Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto dell’AFC assume i compiti di segretariato che il presidente le assegna e tiene il verbale.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |