RU 2011 4771
Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 19 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 50 cpv. 3
Se il Consiglio federale prolunga la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI e 57b OADI), per ogni periodo di conteggio dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un giorno di attesa.
Art. 57b Durata massima dell’indennità
(art. 35 cpv. 2 LADI) La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2013.
19 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |