RU 2011 4939
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali
(OETV)
Modifica del 12 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 167 Targa
La targa deve essere apposta in modo ben visibile.
Art. 173, rubrica e cpv. 2
Dimensioni, pesi
Abrogato
Art. 213 cpv. 3
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |