RU 2011 4939

Ordinanza
concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali
(OETV)

Modifica del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 167 Targa

La targa deve essere apposta in modo ben visibile.

Art. 173, rubrica e cpv. 2

Dimensioni, pesi

Abrogato

Art. 213 cpv. 3

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova