RU 2011 499
Ordinanza dell’UFV
che istituisce misure per impedire l’introduzione
dell’afta epizootica dalla Bulgaria
del 27 gennaio 2011
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:
Art. 1 Scopo, campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina l’importazione e l’esportazione di artiodattili e loro prodotti in provenienza o in direzione delle aree della Bulgaria elencate negli allegati1 e 2, al fine di impedire una propagazione dell’afta epizootica.
Essa non si applica agli artiodattili o ai loro prodotti che provengono da aziende situate al di fuori delle aree della Bulgaria elencate negli allegati1 e 2 e che transitano, direttamente e senza sosta intermedia, sulle strade principali o per via ferroviaria attraverso tali aree.
Art. 2 Divieto di esportazione
L’esportazione di artiodattili verso le aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 è vietata.
Art. 3 Importazione di animali vivi
Gli artiodattili provenienti dalla Bulgaria possono essere importati soltanto se:
provengono da aree della Bulgaria diverse da quelle elencate negli allegati 1 e 2;
l’importazione è stata notificata all’Ufficio del veterinario cantonale competente almeno tre giorni prima; e
sono accompagnati dal certificato di polizia sanitaria richiesto recante la dicitura supplementare: «Animali o animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 20113, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria».
Versione della GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20
Art. 4 Traffico turistico
Nel traffico turistico l’importazione dalla Bulgaria di prodotti di origine animale derivati da artiodattili è vietata.
Art. 5 Limitazioni all’importazione di prodotti di origine animale
I prodotti di origine animale provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati1 e 2 possono essere importati soltanto se sono soddisfatte le condizioni indicate nell’allegato 3.
Art. 6 Deroghe
I prodotti di origine animale derivati da artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 possono essere importati soltanto se non sono stati fabbricati in Bulgaria e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il Paese di origine dei prodotti.
Art. 7 Controlli e misure al confine doganale
L’Amministrazione federale delle dogane controlla in modo proporzionale al rischio:
l’osservanza del divieto di importazione di animali vivi;
la presenza di un certificato ufficiale recante la dicitura richiesta (allegato 3) per i prodotti di origine animale;
l’osservanza del divieto di importazione di prodotti di origine animale importati dai viaggiatori per via aerea dalla Bulgaria.
L’UFV respinge o confisca le partite non conformi alle prescrizioni.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’UFV del 12 gennaio 20114 che istituisce misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 2011 alle ore 0.00.5
27 gennaio 2011 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 27 gen. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512)
Allegato 1
(art. 1–3 e 5) Aree ad alto rischio È stata definita ad alto rischio la seguente regione della Bulgaria: 1. Regione di Burgas
Allegato 2
(art.1, 3 e 5) Aree a basso rischio Sono state definite a basso rischio le seguenti regioni della Bulgaria: 1. Regione di Kardjali 2. Regione di Haskovo 3. Regione di Yambol 4. Regione di Sliven 5. Regione di Shumen 6. Regione di Varna
Allegato 3
(art. 5 e 7) Limitazioni all’importazione
1 Importazione di carni
Le carni, comprese le carni fresche, le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le preparazioni di carne, di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 possono essere importate soltanto se sono accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Carni conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»6.
2 Importazione di prodotti a base di carne
I prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 possono essere importati soltanto se:
sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»7;
sono stati sottoposti a trattamento termico conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, numero1, della direttiva 2002/99/CE8 e la partita è accompagnata da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato; oppure
3 Importazione di latte e colostro
Il latte di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 può essere importato soltanto se:
a. è accompagnato da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Latte conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»9;
Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c
Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dic. 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, versione della GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11
Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c
b. è stato pastorizzato conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, numero1, della direttiva 2002/99/CE10 ed è accompagnato da un documento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure 32 L’importazione di colostro proveniente dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 è vietata.
4 Importazione di prodotti lattiero-caseari
I prodotti lattiero-caseari di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 possono essere importati soltanto se:
sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»11;
sono stati pastorizzati conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, numero1, della direttiva 2002/99/CE12 e sono accompagnati da un documento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure
5 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni
I seguenti prodotti provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati1 e 2 possono essere importati soltanto se il certificato di polizia sanitaria richiesto reca la dicitura supplementare secondo la quale il prodotto in questione è conforme alla decisione 2011/44/UE13:
sperma bovino, suino, ovino e caprino congelato; e
embrioni bovini, suini, ovini e caprini congelati.
L’importazione di altro sperma, altri ovuli e altri embrioni di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati1 e 2 è vietata.
6 Importazione di pelli e pelame
Le pelli e il pelame di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 possono essere importati soltanto se:
a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Pelli e pelame conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»14;
Si veda la nota a piè di pagina al n. 2 lett. b
Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c
Si veda la nota a piè di pagina al n. 2 lett. b
Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c
Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c
soddisfano i requisiti di cui all’allegato VIII, capitolo VI, sezione A, numero1, lettere b–e del regolamento (CE) n. 1774/200215 e sono accompagnati da un documento commerciale attestante l’adempimento di tali requisiti; oppure
soddisfano i requisiti di cui all’allegato VIII, capitolo VI, sezione A, numero2, lettera c o d del regolamento (CE) n. 1774/2002 e sono accompagnati da un documento commerciale convalidato conformemente al numero 8.
7 Importazione di altri prodotti di origine animale
I prodotti diversi da quelli menzionati ai numeri 1 – 6 di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 possono essere importati soltanto se:
sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»16; oppure
la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato 72 Un documento commerciale è sufficiente per:
la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di suini, se dal documento commerciale si evince che: 1. sono stati sottoposti a lavaggio industriale, 2. sono stati ottenuti da conciatura, oppure 3. sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo VIII, numeri1 e 4 del regolamento (CE) n. 1774/200217;
la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di suini non trattati, se dal documento commerciale si evince che sono debitamente imballati e secchi;
i prodotti dal cui documento commerciale si evince che sono destinati a essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici; oppure
i prodotti composti che soddisfano le condizioni dell’articolo 6 capoverso1 della decisione 2007/275/CE18, se il documento commerciale reca la seguente dicitura: «Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento
Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ott. 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010, GU L 237 dell’8.9.2010, pag.1
Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c
Si veda la nota a piè di pagina al n. 6 lett. b
Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 apr. 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE, GU L 116 del4.5.2007, pag. 9 termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata».
I prodotti composti di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato1 possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura: «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»19.
8 Validazione
Se è necessaria una validazione, il documento commerciale richiesto deve essere convalidato mediante copia allegata di un certificato ufficiale attestante che:
il prodotto è stato fabbricato mediante un procedimento dimostratosi idoneo a distruggere il virus dell’afta epizootica;
il prodotto in questione è stato ottenuto da materiali pretrattati opportunamente certificati; e
sono state applicate le disposizioni necessarie per evitare eventuali contaminazioni ad opera del virus dell’afta epizootica dopo il trattamento.
Il certificato ufficiale deve recare un riferimento alla decisione 2011/44/UE20, essere valido trenta giorni e riportare la data di scadenza.
Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c
Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c