RU 2011 5029
Ordinanza del DFF
concernente il compenso per prestazioni relative
alla riscossione della tassa per l’utilizzazione
delle strade nazionali
del 30 ottobre 2011
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 19 della legge del 19 marzo 20101 sul contrassegno stradale (LUSN),
ordina:
Art. 1 Compenso per prestazioni fornite da Cantoni e terzi incaricati
Il compenso per prestazioni fornite da Cantoni e terzi incaricati secondo l’articolo2 lettere a e c dell’ordinanza del 24 agosto 20112 sul contrassegno stradale ammonta al 10 per cento del prezzo dei contrassegni da essi venduti.
Per le tasse e le imposte statali versate sul compenso per prestazioni è concesso un compenso supplementare pari all’importo della tassa o dell’imposta. Per le persone assoggettate all’IVA in Svizzera, il compenso supplementare è calcolato secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie ai sensi dell’articolo 37 della legge del 12 giugno 20093 sull’IVA, applicato alle prestazioni imponibili all’aliquota normale.
Art. 2 Compenso per prestazioni fornite dall’Amministrazione federale delle dogane
Il compenso per prestazioni fornite dall’Amministrazione federale delle dogane ammonta al 2,5 per cento delle entrate provenienti dalla vendita di tutti i contrassegni (entrate lorde).
All’Amministrazione federale delle dogane spetta inoltre un compenso per i costi che le derivano dalla delega dei seguenti compiti a terzi:
controllo e perseguimento penale in procedura semplificata ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LUSN; e
vendita del contrassegno al confine.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 7 novembre 19944 disciplinante il compenso per la vendita del contrassegno stradale è abrogata.
RS 741.712 per l’utilizzazione delle strade nazionali
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2011.
30 ottobre 2011 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf