RU 2011 5293

Ordinanza
concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura
(Ordinanza sulle tasse UFAG)

Modifica del 26 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’allegato1 dell’ordinanza del 16 giugno 20061 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificato come segue:

Art. N. 9 .4

franchi 9.4 Controllo alla frontiera per merci provenienti da Stati terzi:

  1. tassa minima per invio 50

  2. inoltre, per ogni invio parziale 10

II

L’allegato all’ordinanza del 3 giugno 20052 sugli emolumenti dell’UFAM è modificato come segue:

Art. N. 3a lett. d

franchi 3a. Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 27 ottobre 20103 sulla protezione dei vegetali:

d. Controllo alla frontiera per merci provenienti da Stati terzi: 1. emolumento minimo per invio 50 2. inoltre, per ogni invio parziale 10