RU 2011 6087

Ordinanza 2
sull’asilo relativa alle questioni finanziarie
(Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica del 30 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 11 cpv.1

Per la gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali sono costituiti conti individuali. Titolare dei conti è la Confederazione.

Art. 12 cpv. 2 lett. a e b

Il sistema d’informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:

  1. cognomi, nomi, sesso, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l’asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, nonché del loro datore di lavoro;

  2. numero personale, numero dell’azienda e numero d’identificazione della domanda d’asilo in SIMIC, numero di assicurato AVS, numero come da registro delle imprese (n. RIS) e numero d’identificazione dell’impresa (IDI);

Art. 59b cpv. 2

Il sussidio della Confederazione ammonta a un terzo delle spese complessive del sistema di trasporto, a prescindere dal numero di persone trasportate su incarico della Confederazione. L’UFM versa il sussidio annuale alla CDCGP.

Art. 80 cpv. 2 primo periodo

Le istituzioni di soccorso sono indennizzate con un sussidio forfettario di franchi 350 per ogni audizione. …

II

Eccettuato l’articolo 59b capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

L’articolo 59b capoverso 2 entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.

30 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova