RU 2012 2579

Ordinanza
sui principi generali della costituzione di scorte
(Ordinanza sulla costituzione di scorte)

Modifica del 25 aprile 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 6 luglio 19831 sulla costituzione di scorte è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2, 2bis e 4

Le corporazioni devono sottoporre per approvazione all’Ufficio federale mediante richiesta motivata:

  1. le disposizioni emanate per precisare i diritti e gli obblighi dei membri e fondate sugli statuti approvati dal Dipartimento;

  2. le decisioni in merito ai contributi versati ai fondi di garanzia.

L’approvazione avviene sotto forma di decisione.

L’Ufficio federale vigila affinché i mezzi finanziari dei fondi di garanzia e di altre istituzioni analoghe siano usati conformemente al loro scopo e affinché i contributi riscossi siano proporzionati al fabbisogno finanziario. Se l’utilizzo dei mezzi finanziari non avviene conformemente al loro scopo o i contributi non sono proporzionati al fabbisogno finanziario, l’Ufficio federale impone alla corporazione interessata di effettuare gli adattamenti necessari.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.

25 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova