RU 2012 2579
Ordinanza
sui principi generali della costituzione di scorte
(Ordinanza sulla costituzione di scorte)
Modifica del 25 aprile 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 luglio 19831 sulla costituzione di scorte è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 2, 2bis e 4
Le corporazioni devono sottoporre per approvazione all’Ufficio federale mediante richiesta motivata:
le disposizioni emanate per precisare i diritti e gli obblighi dei membri e fondate sugli statuti approvati dal Dipartimento;
le decisioni in merito ai contributi versati ai fondi di garanzia.
L’approvazione avviene sotto forma di decisione.
L’Ufficio federale vigila affinché i mezzi finanziari dei fondi di garanzia e di altre istituzioni analoghe siano usati conformemente al loro scopo e affinché i contributi riscossi siano proporzionati al fabbisogno finanziario. Se l’utilizzo dei mezzi finanziari non avviene conformemente al loro scopo o i contributi non sono proporzionati al fabbisogno finanziario, l’Ufficio federale impone alla corporazione interessata di effettuare gli adattamenti necessari.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.
25 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |