RU 2012 2905

Ordinanza
sul risanamento dei siti inquinati
(Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

Modifica del 9 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 26 agosto 19981 sui siti contaminati è modificata come segue:

Art. 9 cpv.1 e 1bis

Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere sorvegliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se:

  1. nell’eluito del materiale del sito si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato1;

  2. per le acque sotterranee nel settore di protezione delle acque Au: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al 10 per cento di uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato1; oppure

  3. per le acque sotterranee al di fuori del settore di protezione delle acque Au: nella corrente immediatamente a valle del sito, la concentrazione di sostanze provenienti dal sito è superiore al 40 per cento di uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato1.

Un sito non deve più essere sorvegliato se in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale si constata che, a seguito dell’andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito non necessiterà molto probabilmente di risanamento conformemente al capoverso 2.

Art. 10 cpv.1, frase introduttiva, nonché cpv. 1bis

Ai fini della protezione delle acque superficiali, un sito inquinato deve essere sorvegliato, fatto salvo il capoverso 1bis, se:

Un sito non deve più essere sorvegliato se in base ai risultati di una sorveglianza pluriennale si constata che, a seguito dell’andamento delle concentrazioni delle sostanze inquinanti e delle caratteristiche del sito, tale sito non necessiterà molto probabilmente di risanamento conformemente al capoverso 2.

Art. 13 cpv.1

Se un sito inquinato deve essere sorvegliato, l’autorità esige che si rediga un piano di sorveglianza e si adottino i provvedimenti che permettono di accertare un pericolo concreto di effetti nocivi o molesti prima che tale pericolo si verifichi. I provvedimenti di sorveglianza devono essere applicati fino a che non sussiste più la necessità della sorveglianza giusta gli articoli 9–12.

II

Gli allegati1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2012.

9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Evelyne Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1

(art. 9 e 10) Valori di concentrazione ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque Cpv.1

Per valutare gli effetti dei siti inquinati sulle acque fanno testo i valori di concentrazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono stati fissati valori di concentrazione, l’autorità li stabilisce, previa approvazione dell’UFAM, per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque.

Allegato 3

(art. 12 cpv. 1) Valori di concentrazione per valutare la necessità di risanamento di suoli Introduzione Per valutare la necessità di risanamento di suoli fanno testo i valori di concentrazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono fissati valori di concentrazione, l’autorità li stabilisce, previa approvazione dell’UFAM, per il singolo caso conformemente alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente.