RU 2012 3477
Ordinanza
sul rilascio di prove dell’origine
(ORPO)
del 23 maggio 2012
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli3 capoverso2, 4, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Principio e campo d’applicazione
Sul territorio doganale le prove dell’origine devono essere rilasciate conformemente:
ai trattati internazionali menzionati nell’allegato1 dell’ordinanza del 18 giugno 20082 sul libero scambio1 e nell’allegato1 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sul libero scambio2; e
all’ordinanza del 30 marzo 20114 sulle regole d’origine.
Art. 2 Diritto applicabile
Salvo disposizioni contrarie delle basi giuridiche di cui all’articolo1 o della presente ordinanza si applica la legislazione doganale.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
esportatore: persona che asporta o fa asportare merci dal territorio doganale;
esportatore autorizzato: esportatore che può allestire prove dell’origine secondo l’articolo1 nella procedura semplificata (art. 12–18).
Art. 4 Prove dell’origine
Ai sensi della presente ordinanza sono considerati prove dell’origine:
i certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 ed EUR-MED, richiesti dall’esportatore o dal suo rappresentante e rilasciati dall’ufficio doganale;
i certificati d’origine sostitutivi modulo A, richiesti dall’esportatore o dal suo rappresentante e rilasciati dall’ufficio doganale;
le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED, allestite secondo le basi giuridiche di cui all’articolo1 dall’esportatore o, se esse lo prevedono, da un rappresentante dell’esportatore (dichiarazioni d’origine);
le dichiarazioni secondo gli articoli16 capoverso3 e 21 dell’allegato C5 all’Accordo di libero scambio del 26 gennaio 20086 tra gli Stati dell’AELS e il Canada, allestite dall’esportatore;
le dichiarazioni dei fornitori secondo l’articolo 27a del Protocollo B7 dell’Accordo di libero scambio del 17 dicembre 20048 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica Tunisina, allestite dall’esportatore;
le dichiarazioni concernenti il carattere originario delle merci, allestite da fornitori svizzeri per i loro clienti svizzeri (dichiarazioni dei fornitori).
Art. 5 Obblighi
Chiunque richiede, allestisce o commissiona una prova dell’origine deve:
disporre delle necessarie indicazioni e comprovarne l’esattezza; e
conservare per almeno tre anni i giustificativi delle indicazioni relative alle prove dell’origine; sono fatti salvi termini di conservazione più lunghi secondo le basi giuridiche di cui all’articolo1.
Chiunque richiede, allestisce o commissiona una prova dell’origine e successivamente constata che tale prova è stata rilasciata indebitamente, deve notificarlo all’Amministrazione federale delle dogane (AFD).
Regole d’origine e norme di cooperazione amministrativa: non pubblicato nella RU; l’Allegato C può essere consultato sulle pagine Internet del segretariato dell’AELS (http://secretariat.efta.int) in francese e in inglese oppure su quelle dell’Amministrazione delle dogane (www.ezv.admin.ch > Documentazione > Prescrizioni > D. 30).
Protocollo B relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa: non pubblicato nella RU; il Protocollo può essere consultato sulle pagine Internet del segretariato dell’AELS (http://secretariat.efta.int) in francese e in inglese oppure su quelle dell’Amministrazione delle dogane (www.ezv.admin.ch >
Sezione 2 Procedura
Art. 6 Rilascio di un CCM o di un certificato d’origine sostitutivo modulo A
Chiunque necessita di un CCM o di un certificato d’origine sostitutivo modulo A deve richiederlo all’ufficio doganale competente.
Se le condizioni sono adempiute, l’ufficio doganale rilascia il CCM o il certificato d’origine sostitutivo modulo A.
L’esportatore può sottoporre, per esame preliminare, la sua richiesta di rilascio di un CCM alla competente direzione di circondario o alla competente camera di commercio. Se le condizioni sono adempiute, l’ufficio competente appone il proprio visto sulla richiesta.
Art. 7 Controllo a posteriori
L’AFD tratta le domande delle autorità del Paese d’importazione relative al controllo a posteriori di prove dell’origine conformemente alle basi giuridiche di cui all’articolo1.
Di propria iniziativa, può verificare la correttezza delle prove dell’origine.
Art. 8 Informazioni e sopralluogo
Se necessario per la verifica dell’origine, l’AFD può, nel caso di persone che richiedono, allestiscono o commissionano una prova dell’origine:
chiedere informazioni;
consultare libri contabili, documenti commerciali, documenti e documentazione concernenti i processi di fabbricazione; e
procedere in qualsiasi momento e senza preavviso a un sopralluogo.
Art. 9 Responsabilità e obblighi delle camere di commercio
Gli organi, gli impiegati e gli incaricati delle camere di commercio sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché l’obbligo del segreto degli impiegati della Confederazione, come previsto dall’articolo4 capoverso3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne.
Le camere di commercio devono rimuovere dalle loro funzioni le persone che, in qualità di loro organi, impiegati o incaricati, hanno commesso, intenzionalmente o ripetutamente per negligenza, reati ai sensi della presente ordinanza.
Se accertano un’infrazione alla presente ordinanza o hanno motivi per sospettarla, le camere di commercio informano senza indugio la competente direzione di circondario.
Art. 10 Compiti dell’AFD
La Direzione generale delle dogane vigila sulle camere di commercio in relazione alle loro attività ai sensi della presente ordinanza.
Essa emana istruzioni concernenti la richiesta o l’allestimento di prove dell’origine.
La direzione di circondario sorveglia l’allestimento di prove dell’origine da parte dell’esportatore autorizzato.
L’AFD può sostenere l’esportatore nell’acquisire le conoscenze necessarie per gli esportatori autorizzati.
Art. 11 Emolumenti
Gli emolumenti dell’AFD si fondano sull’ordinanza del 4 aprile 20079 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.
Per le prestazioni fornite nel quadro dell’esecuzione della presente ordinanza, le camere di commercio riscuotono emolumenti conformemente all’ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane. Gli emolumenti spettano alle camere di commercio.
Sezione 3 Procedura semplificata per gli esportatori autorizzati
Art. 12 Autorizzazione
Chi intende allestire prove dell’origine quale esportatore autorizzato necessita dell’autorizzazione dell’AFD.
Art. 13 Condizioni
Per ottenere un’autorizzazione secondo l’articolo12, l’esportatore deve adempiere le seguenti condizioni:
asporta o fa asportare regolarmente dal territorio doganale merci per le quali può essere rilasciata una prova dell’origine;
è iscritto nel registro di commercio svizzero o nel registro di commercio (registro pubblico) del Principato del Liechtenstein;
dispone di personale sufficientemente qualificato e designa le persone fisiche responsabili dal profilo tecnico e organizzativo;
garantisce che le prove dell’origine siano rilasciate correttamente;
è in grado di comprovare che la merce esportata ha il carattere di un prodotto originario.
Art. 14 Concessione dell’autorizzazione
La direzione di circondario esamina se le condizioni di cui all’articolo13 sono adempiute.
All’occorrenza può:
esigere ulteriori documenti e informazioni;
verificare prove dell’origine;
prendere visione sul posto dell’organizzazione e dell’attività commerciale dell’esportatore.
Essa tiene conto, se del caso, del fatto che l’esportatore, nel corso degli ultimi tre anni prima dell’inoltro della domanda, abbia commesso:
un’infrazione alla presente ordinanza;
una grave infrazione o ripetute infrazioni al diritto federale, sempre che la relativa esecuzione competa all’AFD.
Se l’esportatore adempie le condizioni di cui all’articolo13, la direzione di circondario gli concede gratuitamente l’autorizzazione, per una durata indeterminata, ad allestire prove dell’origine quale esportatore autorizzato e gli assegna un numero d’autorizzazione.
La direzione di circondario può vincolare l’autorizzazione a oneri e condizioni.
Essa può:
concedere l’autorizzazione per tutte le stabili organizzazioni dell’esportatore autorizzato;
limitare l’autorizzazione a singole stabili organizzazioni dell’esportatore autorizzato.
Art. 15 Rifiuto di concedere l’autorizzazione
Se l’esportatore non adempie le condizioni per la concessione di un’autorizzazione, la direzione di circondario glielo notifica, su domanda, con una decisione.
Art. 16 Diritti dell’esportatore autorizzato
L’esportatore autorizzato può allestire prove dell’origine conformemente alle basi giuridiche di cui all’articolo1. Non è tenuto a firmarle, ma resta in ogni caso responsabile dell’esattezza delle prove dell’origine allestite.
Art. 17 Obblighi dell’esportatore autorizzato
L’esportatore autorizzato ha i seguenti obblighi:
garantisce che le condizioni di cui all’articolo13 siano sempre adempiute;
provvede affinché le persone responsabili secondo l’articolo13 lettera c dispongano delle necessarie conoscenze e si perfezionino periodicamente;
collabora ai controlli dell’AFD, in particolare: 1. permette di prendere visione dei processi di fabbricazione, 2. espone le procedure, 3. mette a disposizione e fornisce documenti commerciali e documentazione, 4. dà informazioni, 5. in caso di verifiche di ampia portata, mette a disposizione elettronicamente i dati necessari nella forma richiesta dall’AFD;
sostiene l’AFD nell’elaborazione di un’analisi dei rischi fornendo le necessarie indicazioni;
osserva le istruzioni impartite dall’AFD e prende i provvedimenti necessari;
comunica senza indugio alla direzione di circondario: 1. modifiche delle condizioni di cui all’articolo13, 2. informazioni che potrebbero essere rilevanti per l’AFD ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 18 Revoca dell’autorizzazione
La direzione di circondario revoca l’autorizzazione all’esportatore autorizzato che:
non adempie più le condizioni di cui all’articolo13;
viola un obbligo di cui all’articolo17; o
non osserva le condizioni e gli oneri stabiliti dall’AFD.
Prima della prevista revoca dell’autorizzazione, all’esportatore autorizzato può essere accordato un termine adeguato affinché possa prendere le necessarie misure per conformarsi nuovamente alle condizioni di cui all’articolo13 nonché poter osservare obblighi, condizioni e oneri.
La direzione di circondario può revocare l’autorizzazione se l’esportatore autorizzato commette ripetutamente infrazioni al diritto federale, per quanto la relativa esecuzione competa all’AFD.
Sezione 4 Infrazioni
Art. 19
È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:
in relazione al rilascio di un CCM EUR.1, un CCM EUR-MED o un certificato d’origine sostitutivo modulo A fornisce indicazioni inesatte, tace fatti rilevanti o presenta documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
richiede, allestisce, commissiona o utilizza prove dell’origine inesatte;
non adempie l’obbligo di cui all’articolo 5 capoverso1 lettera b;
nega all’AFD i diritti di cui all’articolo8;
intralcia, ostacola o impedisce l’esecuzione di un controllo o di un sopralluogo;
in qualità di organo, impiegato o incaricato di una camera di commercio, nella procedura di esame preliminare appone indebitamente un visto sul modulo di richiesta.
Se, nei casi previsti nel capoverso1 lettera a, b o c, l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.
Le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’AFD conformemente alla legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo.
La prescrizione del perseguimento è retta dall’articolo11 capoverso2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 20 Esecuzione
L’AFD è incaricata dell’esecuzione.
Art. 21 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 28 maggio 199711 sull’approntamento delle prove d’origine è abrogata.
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 22 Disposizione transitoria
Le autorizzazioni dell’AFD ad approntare prove dell’origine nella procedura semplificata concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide e sono considerate autorizzazioni secondo l’articolo12 della presente ordinanza. Se la direzione di circondario constata che l’esportatore autorizzato non adempie le condizioni di cui all’articolo13, gli impartisce un termine adeguato per conformarsi.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2012.
23 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(art.21 cpv. 2) Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 1° novembre 200612 sulle dogane
Art. 96 lett. c, d
Occorre conservare:
i documenti giustificativi relativi alle prove dell’origine: durante almeno tre anni;
i dati e documenti negli altri casi, segnatamente la contabilità delle merci e i documenti di fabbricazione concernenti il traffico di perfezionamento e le merci con agevolazioni doganali in funzione dello scopo d’impiego: durante almeno cinque anni.
2. Ordinanza del 4 aprile 200713 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane … 10.21 Un emolumento è riscosso per la regolarizzazione di libretti 5 % dei A.T.A tributi d’entrata al minimo fr.20.– al massimo fr. 100.– 10.3 Accordi di libero scambio: ordinanza del 23 maggio 201214 sul rilascio di prove dell’origine 10.31 Un emolumento è riscosso per: … 10.315 il rilascio di duplicati di CCM fr. 25.– per duplicato 10.4 Sistema generale di preferenze (SGP): ordinanza del 30 marzo 201115 sulle regole d’origine 10.41 Un emolumento è riscosso per: … 3. Ordinanza del 4 aprile 200716 sul trattamento dei dati nell’AFD L’allegato A 37 è sostituito dalla versione qui annessa.
4. Ordinanza del 30 marzo 201117 sulle regole d’origine
Art. 35 cpv.1 lett. a
Una dichiarazione su fattura può essere rilasciata:
a. da un esportatore autorizzato in Svizzera conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 23 maggio 201218 sul rilascio di prove dell’origine;
Allegato
L’appendice3 è sostituita dalla versione qui annessa.
Allegato della modifica dell’ordinanza sul trattamento dei dati nell’AFD Allegato A 37 Esportatori autorizzati (O del 23 maggio 201219 sul rilascio di prove dell’origine; trattati secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 18 giugno 200820 sul libero scambio1; trattati secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 199521 sul libero scambio 2) 1. Scopo Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso2 lettera a LD, come strumento di lavoro per adempiere l’obbligo di sorveglianza prescritto dai suddetti trattati.
2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi di persone fisiche o giuridiche titolari di un’autorizzazione come esportatore autorizzato; 2. indicazioni relative al campo d’attività e alla situazione di rischio di queste persone; 3. numeri di autorizzazione, di registrazione e dell’incarto; 4. indicazioni relative ai motivi e al risultato dei controlli a posteriori di prove dell’origine.
3. Competenza e organizzazione La sezione Origine e tessili della DGD gestisce il sistema d’informazione.
4. Accesso e trattamento 1. I collaboratori competenti della sezione Origine e tessili della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli. 2. I collaboratori competenti delle sezioni Tariffa e regimi doganali delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati e possono trattarli. 3. I dati personali, l’indirizzo e il numero d’autorizzazione dell’esportatore autorizzato possono essere pubblicati su Internet.
Allegato relativo alla modifica dell’ordinanza sulle regole d’origine
Appendice 3
(art. 35) Dichiarazione su fattura La dichiarazione d’origine su fattura, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere rilasciata conformemente alle note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riportate.
Versione francese: L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …22) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …23 au sens des règles d’origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.
Versione inglese: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …24) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential …25 origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.
(Luogo e data)26 (Firma dell’esportatore e nome del firmatario in stampatello)27
Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’art. 35, dev’essere qui riportato il numero d’autorizzazione dell’esportatore autorizzato. Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato libero.
Dev’essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario.
Se la dichiarazione su fattura è rilasciata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’art. 35, dev’essere qui riportato il numero d’autorizzazione dell’esportatore autorizzato. Se la dichiarazione su fattura non è rilasciata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato libero.
Dev’essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario.
Questi dati possono essere omessi se sono inclusi nella fattura.
Per gli esportatori autorizzati non è obbligatoria la firma autografa.