RU 2012 4057

Ordinanza
sulla procedura d’approvazione dei piani
di impianti ferroviari
(OPAPIF)

Modifica del 4 luglio 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 2 febbraio 20001 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari è modificata come segue:

Art. 1a Realizzazione o modifica di costruzioni e impianti non soggetta ad approvazione

Le costruzioni e gli impianti di cui all’allegato possono essere realizzati o modificati senza procedura d’approvazione dei piani, se:

  1. non toccano interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;

  2. non necessitano di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale.

In casi dubbi è svolta la procedura semplificata.

Le imprese ferroviarie devono presentare annualmente all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) un elenco di tutte le costruzioni e di tutti gli impianti realizzati o modificati senza obbligo di approvazione.

Art. 3 cpv.3

L’UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2012.

4 luglio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato

Costruzioni e impianti di cui all’articolo 1a2

  1. Ripristino di costruzioni, senza modifiche dell’aspetto esterno e della struttura portante;

  2. rinnovo di parti d’opera ad eccezione della struttura portante, senza modifiche dell’aspetto esterno, a condizione che non abbia un impatto negativo sulla struttura portante;

  3. mantenimento di superfici consolidate (vie, piazze), senza modifiche del tipo di impermeabilizzazione della superficie;

  4. mantenimento della sovrastruttura, senza modifiche del tracciato e dello smaltimento delle acque, senza cambi del tipo di materiale utilizzato per la sovrastruttura ad eccezione dell’impiego di componenti muniti di un’omologazione di tipo o già approvati, a condizione che non abbia un impatto negativo sul sistema della sovrastruttura;

  5. rimozione di scambi con sostituzione dei binari, senza modifiche del tracciato, senza interessamento degli scambi di protezione, senza rimozione degli apparecchi di dilatazione delle rotaie;

  6. mantenimento di componenti tecnico-edilizi di passaggi a livello, senza modifiche sostanziali del livello delle rotaie e della strada, senza modifiche del sistema di passaggio a livello ad eccezione dell’impiego di componenti muniti di un’omologazione di tipo o già approvati, a condizione che non abbia un impatto negativo sul sistema della sovrastruttura;

  7. rinnovo di linee di contatto, con componenti muniti di un’omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche del circuito e della topologia, senza aumento della tesata massima nel segmento interessato dalla trasformazione, nel rispetto delle distanze di sicurezza;

  8. rimozione di posti di sezionamento;

  9. costruzione nuova e mantenimento di parti d’opera volte ad assicurare e allargare una banchina, a condizione che tali parti d’opera non sostengano carichi derivanti dal traffico ferroviario e che non svolgano funzione di sostegno di terrapieni e scarpate;

  10. costruzione nuova e mantenimento di sistemi di lubrificazione delle rotaie, con impiego di componenti muniti di un’omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche edilizie di altri impianti ferroviari;

  11. costruzione nuova e mantenimento di condotte di servizio ferroviarie interrate, ad eccezione delle condotte degli impianti elettrici, senza impiego di

Termini di cui alla SN 588 469 «Conservazione delle costruzioni», edizione 1997; www.sia.ch strutture provvisorie nelle zone d’influenza dei carichi ferroviari, senza modifiche edilizie degli impianti ferroviari;

  1. adeguamento del sezionamento in stazioni, con impiego di componenti muniti di un’omologazione di tipo o già approvati, nel rispetto delle distanze di sicurezza;

  2. rinnovo di posti di sezionamento, con impiego di componenti muniti di un’omologazione di tipo o già approvati, nel rispetto delle distanze di sicurezza;

  3. rinnovo di impianti di riscaldamento degli scambi o di trasformatori su pali delle linee di contatto, con impiego di componenti muniti di un’omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche della concezione di messa a terra e dell’approvvigionamento energetico;

  4. impianti di telecomando per l’approvvigionamento di corrente di trazione e per la linea di contatto, con interessamento di caratteristiche irrilevanti o poco rilevanti ai fini della sicurezza;

  5. installazioni elettriche che sottostanno all’ordinanza del 7 novembre 20013 sugli impianti a bassa tensione, senza modifiche della concezione di messa a terra;

  6. arredi di fermate, quali distributori automatici di biglietti e pannelli elettronici, senza pareti di sale d’aspetto;

  7. mantenimento di strutture portanti, senza modifiche dell’aspetto esterno, senza modifiche sostanziali delle dimensioni e del genere di costruzione, senza modifiche dei requisiti di utilizzazione;

  8. costruzioni di sostegno, lunghezza ≤ 500 m, dislivello ≤1,50 m, fuori dalla zona d’influenza dei carichi ferroviari o stradali, senza ancoraggio posteriore, senza corrente d’infiltrazione nel pendio, senza sostituzione di muri a secco o in pietra naturale esistenti;

  9. costruzioni per il consolidamento della superficie lungo scarpate terrose e rocciose, senza impiego di tiranti precompressi o chiodatura;

  10. piccoli lavori di scarificatura per l’adattamento del profilo, senza effetti negativi su altre costruzioni;

  11. finiture interne di stazioni, senza modifiche dell’aspetto esterno, senza riconversione, senza ampliamento delle superfici di vendita di terzi, senza modifiche della struttura portante, senza modifiche degli impianti tecnicoferroviari;

  12. piccoli edifici nel perimetro di officine e magazzini nell’area dell’esercizio ferroviario, a un unico piano, senza scantinati, superficie di base ≤ 100 m2, senza servizi sanitari né impianti di riscaldamento;

  13. rimozione di binari senza loro sostituzione, lunghezza ≤ 500 m.