RU 2012 4219
Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera b) del numero 2 del Protocollo concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata il 12 febbraio 1980 a Berna, modificato dal Protocollo firmato il 28 dicembre 2010 a Seul
Traduzione1
Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b) del numero2 del Protocollo concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata il 12 febbraio 1980 a Berna, modificato dal Protocollo firmato il 28 dicembre 2010 a Seul
Concluso il 3 luglio 2012 Entrato in vigore il 3 luglio 2012
Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Corea hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b) del numero2 del Protocollo (di seguito «il Protocollo») della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materi a di imposte sul reddito (di seguito «la Convenzione») firmata il 12 febbraio 19802 a Berna, modificato dal Protocollo firmato il 28 dicembre 20103 a Seul (di seguito «il Protocollo di modifica»). Alla lettera b) del numero2 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, (i) il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione di tali persone (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale) nonché (v) il nome e, per quanto noto, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera c) è stabilito che, sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», essa non deve essere interpretata in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispondere a una domanda di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (ii)–(iv) della lettera b) del numero2 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni: a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b) indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste; a condizione che la domanda non sia una «fishing expedition».
1 Dal testo originale inglese.
Acc. amichevole con la Repubblica di Corea
Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è applicabile dal giorno dell’entrata in vigore della Convenzione.
Fatto a Berna l’11 giugno 2012 Fatto a Seul il 3 luglio 2012
Per l’autorità Per l’autorità competente della Confederazione Svizzera: competente della Repubblica di Corea: Jürg Giraudi Young Rok Choi Segreteria di Stato per le questioni Direttore generale in materia di analisi finanziarie internazionali (SFI) fiscali e questioni fiscali internazionali Ministero delle finanze