RU 2012 5977

Legge federale
concernente le semplificazioni nell’imposizione
delle vincite alle lotterie

del 15 giugno 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 24 giugno 20111; visto il parere del Consiglio federale del 17 agosto 20112,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta

Art. 23 lett. e

Sono parimenti imponibili:

e. le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che superano i 1000 franchi;

Art. 24 lett. j

Non sottostanno all’imposta sul reddito:

j. le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che non superano i 1000 franchi.

Art. 33 cpv.4

Dalle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe (art. 23 lett. e) è dedotto il5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv.4 lett. m

Sono esenti dall’imposta soltanto:

m. le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale.

Art. 9 cpv.2 lett. n

Sono deduzioni generali:

n. i costi delle poste giocate, pari a una percentuale delle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe stabilita dal diritto cantonale; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile.

Art. 72p Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 15 giugno 2012

Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 7 capoverso4 lettera m e

capoverso2 lettera n.

Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso4 lettera m e 9 capoverso2 lettera n si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

3. Legge federale del 13 ottobre 19655 sull’imposta preventiva

Art. 6 cpv.1

L’imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di più di 1000 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012 Consiglio nazionale, 15 giugno 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 4 ottobre 2012.6

La presente legge entra in vigore come segue:

  1. la modifica della legge federale sull’imposta preventiva (cifra I n. 3) entra in vigore il 1° gennaio 2013;

  2. la modifica della legge federale sull’imposta federale diretta (cifra I n. 1) e la modifica della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (cifra I n. 2) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova