RU 2012 5981

Legge federale
sull’imposta preventiva
(LIP)

Modifica del 15 giugno 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 20111,
decreta:

I

La legge federale del 13 ottobre 19652 sull’imposta preventiva è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 5 cpv.1 lett. g

Non sono soggetti all’imposta preventiva:

g. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche, sempre che: 1. l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari abbia approvato, secondo l’articolo 11 capoverso4 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche, il computo nei fondi propri richiesti del prestito obbligatoriamente convertibile o del prestito con rinuncia al credito, e 2. il prestito obbligatoriamente convertibile o il prestito con rinuncia al credito sia stato emesso entro quattro anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 della presente legge.