RU 2012 6349

Ordinanza
sulle indennità di perdita di guadagno
(OIPG)

Modifica del 21 settembre 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 36 cpv.1

I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

400 17 200 0,269

200 21 700 0,276

700 24 000 0,282

000 26 300 0,288

300 28 600 0,295

600 30 900 0,301

900 33 200 0,314

200 35 500 0,327

500 37 800 0,340

800 40 100 0,353

100 42 400 0,365

400 44 700 0,378

700 47 000 0,397

000 49 300 0,417

300 51 600 0,436

600 53 900 0,455

900 56 200 0,474