RU 2012 6349
Ordinanza
sulle indennità di perdita di guadagno
(OIPG)
Modifica del 21 settembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 36 cpv.1
I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
400 17 200 0,269
200 21 700 0,276
700 24 000 0,282
000 26 300 0,288
300 28 600 0,295
600 30 900 0,301
900 33 200 0,314
200 35 500 0,327
500 37 800 0,340
800 40 100 0,353
100 42 400 0,365
400 44 700 0,378
700 47 000 0,397
000 49 300 0,417
300 51 600 0,436
600 53 900 0,455
900 56 200 0,474