RU 2013 1345
Legge federale
sull’imposta federale diretta
(LIFD)
Modifica del 14 dicembre 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 20121,
decreta:
I
La legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 104
Capitolo 2 Autorità cantonali
Sezione 1 Organizzazione e vigilanza
Art. 104, rubrica
Organizzazione
Art. 104a Vigilanza
Un organo cantonale indipendente di vigilanza finanziaria verifica ogni anno la regolarità e la legalità della riscossione dell’imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. L’obbligo di vigilanza non include la verifica materiale delle tassazioni. Entro la fine dell’anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, l’organo di vigilanza finanziaria fa rapporto all’Amministrazione federale delle contribuzioni e al Controllo federale delle finanze.
Se la verifica non è eseguita o se l’Amministrazione federale delle contribuzioni e il Controllo federale delle finanze non ricevono il rapporto entro la fine dell’anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, il Dipartimento federale delle finanze può incaricare della verifica, su proposta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e a spese del Cantone, un’impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 20053 sui revisori.