RU 2013 1443

Ordinanza
concernente l’introduzione graduale della libera circolazione
delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e
i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea
di libero scambio
(Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone,
OLCP)

Modifica del 22 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4

Le disposizioni sui contingenti massimi risultanti dall’attuazione dell’articolo 10 paragrafo 4, primo periodo, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone non si applicano ai cittadini di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso1 lettere e–h OASA.

Art. 8 Assicurazione del permesso

(art.1 par.1 e 27 par.2 all. I in combinato disposto con l’art. 10 par. 2b, 4 e 4a dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone) Per l’entrata in Svizzera in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che necessita di un permesso di dimora UE/AELS, i cittadini degli Stati membri dell’UE menzionati all’articolo3 capoversi2 e 4 e i cittadini di Bulgaria e Romania possono chiedere l’assicurazione del permesso (art. 5 OASA2.

Art. 10, rimando contenuto nella rubrica e frase introduttiva

Computo sui contingenti massimi (art. 10 par. 3b, 4, 4a e 4c dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone) Il permesso non è computato sui contingenti definiti in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino di uno Stato membro dell’UE menzionato all’articolo3 capoversi2 e 4, o il cittadino della Bulgaria o della Romania:

Art. 11 Contingenti massimi

L’Ufficio federale della migrazione (UFM) ripartisce i contingenti massimi definiti in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra i cittadini degli Stati membri dell’UE menzionati all’articolo3 capoversi2 e 4 e tra i cittadini di Bulgaria e Romania.

Art. 12, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1–3

Deroghe ai contingenti massimi (art. 10 par. 3b, 4, 4a , 4c e 13 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Per i contingenti massimi per i cittadini degli Stati membri dell’UE menzionati all’articolo3 capoversi2 e 4 e per i cittadini di Bulgaria e Romania, le deroghe previste dalla LStr e dall’OASA3 si applicano per analogia.

I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini degli Stati membri dell’UE menzionati all’articolo3 capoversi2 e 4 e a cittadini di Bulgaria e Romania in virtù dell’articolo 27 paragrafo3 lettera a dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.

I contingenti massimi non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’UE menzionati all’articolo3 capoversi2 e 4, e ai cittadini di Bulgaria e Romania, che svolgono un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere, anche quando cambiano posto o professione.

Art. 38 cpv. 7

In applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4, primo periodo, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il contingente massimo per nuovi permessi di dimora UE/AELS rilasciati tra il 1° giugno 2013 e il 31 maggio 2014 ai lavoratori, salariati o indipendenti, degli Stati membri dell’UE menzionati all’articolo3 capoverso 4 è fissato a 53 712 unità.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2013.

22 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.