RU 2013 1649
Ordinanza
sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura
ferroviaria
(OCFIF)
Modifica del 29 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 novembre 20091 sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCFIF) è modificata come segue:
Art. 19a Verifica di offerte di trasporto alternative
Prima di importanti investimenti su tratte destinate prevalentemente al traffico regionale viaggiatori i committenti verificano se sono possibili offerte di trasporto alternative che offrono un migliore rapporto costo/utilità.
Oltre all’economicità, in sede di verifica i committenti considerano in particolare:
i requisiti di cui all’articolo 31a capoverso 3 LTV2;
i costi del trasporto sulla linea interessata;
il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;
le ripercussioni sulla qualità del collegamento.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |