RU 2013 1649

Ordinanza
sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura
ferroviaria
(OCFIF)

Modifica del 29 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 4 novembre 20091 sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCFIF) è modificata come segue:

Art. 19a Verifica di offerte di trasporto alternative

Prima di importanti investimenti su tratte destinate prevalentemente al traffico regionale viaggiatori i committenti verificano se sono possibili offerte di trasporto alternative che offrono un migliore rapporto costo/utilità.

Oltre all’economicità, in sede di verifica i committenti considerano in particolare:

  1. i requisiti di cui all’articolo 31a capoverso 3 LTV2;

  2. i costi del trasporto sulla linea interessata;

  3. il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;

  4. le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova