RU 2013 2071

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
della Bielorussia

Modifica del 14 giugno 2013

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:

I

L’allegato2 dell’ordinanza del 28 giugno 20063 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificato.

II

La presente modifica entra in vigore il 18 giugno 20134.

14 giugno 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 17 giu. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).