RU 2013 2121

Legge federale
concernente le misure collaterali
per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro
(Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

Modifica del 14 dicembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20121,
decreta:

I

La legge dell’8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati è modificata come segue:

Art. 1 cpv.2, secondo periodo

… Disciplina inoltre la responsabilità solidale dell’appaltatore primario per il mancato rispetto da parte dei subappaltatori delle condizioni lavorative e salariali minime.

Art. 5 Subappaltatori

Qualora lavori nei settori dell’edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell’edilizia siano eseguiti da subappaltatori, l’appaltatore primario (appaltatore totale, generale o principale) risponde civilmente del mancato rispetto da parte dei subappaltatori dei salari minimi netti e delle condizioni lavorative di cui all’articolo 2 capoverso1.

L’appaltatore primario risponde solidalmente per tutti i subappaltatori che gli succedono nella catena contrattuale. Risponde soltanto se si è dapprima proceduto invano o non si può procedere contro il subappaltatore.

L’appaltatore primario può liberarsi dalla responsabilità di cui al capoverso1 se fornisce la prova che in occasione di ogni subappalto dei lavori ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative. L’obbligo di diligenza è segnatamente adempiuto se l’appaltatore primario esige che i subappaltatori rendano verosimile, sulla base di documenti e pezze giustificative, che rispettano le condizioni salariali e lavorative.

Se l’appaltatore primario non ha adempiuto l’obbligo di diligenza secondo il capoverso3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni di cui all’articolo 9. L’articolo 9 capoverso3 non è applicabile.

Art. 14a Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012

(art. 5 Subappaltatori)

L’appaltatore primario non risponde per i subappaltatori secondo l’articolo 5, nel tenore del 14 dicembre 2012, se il contratto con cui i lavori interessati sono stati affidati al primo subappaltatore della catena contrattuale è stato concluso prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

Al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’articolo 5, nel tenore del 14 dicembre 2012, il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale sull’efficacia delle misure previste in tale articolo e le sottopone proposte per il seguito.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2013.3

La presente legge entra in vigore il 15 luglio 2013.

26 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova