RU 2013 2397

Legge federale
sull’adeguamento formale delle basi temporali
per l’imposizione diretta delle persone fisiche

del 22 marzo 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20111,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta

Art. 14 cpv.3, frase introduttiva primo periodo

L’imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36 cpv.1, 2 e 2bis primo per.). …

Art. 31 cpv.1

Le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 40) possono essere dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tener conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.

Art. 33 cpv.1 lett. g, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese)

e n. 1 e 2, nonché cpv. 1bis,2 e 3

Sono dedotti dai proventi:

g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di: 1. 3500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2. 1700 franchi per gli altri contribuenti;

Le deduzioni secondo il capoverso1 lettera g sono aumentate:

  1. della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso1 lettere d ed e;

  2. di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 35 capoverso1 lettera a o b.

Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 8100 e al massimo 13 200 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.

Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 000 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.

Art. 35 cpv.1 e 2

Sono dedotti dal reddito netto:

  1. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6400 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

  2. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 6400 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;

  3. per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2600 franchi.

Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40) o dell’assoggettamento.

Art. 36 cpv.1, 2 e 2bis

L’imposta per un anno fiscale è: fino a 14 400 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 0.77; per 31 500 franchi di reddito 131.65 e per 100 franchi di reddito in più 0.88 in più; per 41 200 franchi di reddito 217.00 e per 100 franchi di reddito in più2.64 in più; per 55 000 franchi di reddito 581.30 e per 100 franchi di reddito in più2.97 in più; per 72 200 franchi di reddito 1 092.10 e per 100 franchi di reddito in più5.94 in più; per 77 700 franchi di reddito 1 418.80 e per 100 franchi di reddito in più6.60 in più; per 103 000 franchi di reddito 3 088.60 e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più; per 133 900 franchi di reddito 5 807.80 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più; per 175 000 franchi di reddito 10 328.80 e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più; per 751 200 franchi di reddito 86 387.20 per 751 300 franchi di reddito 86 399.50 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più.

Per i coniugi viventi in comunione domestica, l’imposta annua ammonta a: fino a 28 100 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più1.00; per 50 400 franchi di reddito 223.00 e per 100 franchi di reddito in più2.00 in più; per 57 900 franchi di reddito 373.00 e per 100 franchi di reddito in più3.00 in più; per 74 700 franchi di reddito 877.00 e per 100 franchi di reddito in più4.00 in più; per 89 700 franchi di reddito 1 477.00 e per 100 franchi di reddito in più5.00 in più; per 102 700 franchi di reddito 2 127.00 e per 100 franchi di reddito in più6.00 in più; per 113 900 franchi di reddito 2 799.00 e per 100 franchi di reddito in più7.00 in più; per 123 300 franchi di reddito 3 457.00 e per 100 franchi di reddito in più 8.00 in più; per 130 800 franchi di reddito 4 057.00 e per 100 franchi di reddito in più 9.00 in più;

per 136 300 franchi di reddito 4 552.00 e per 100 franchi di reddito in più 10.00 in più; per 140 200 franchi di reddito 4 942.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più; per 142 100 franchi di reddito 5 151.00 e per 100 franchi di reddito in più 12.00 in più; per 144 000 franchi di reddito 5 379.00 e per 100 franchi di reddito in più 13.00 in più; per 889 400 franchi di reddito 102 281.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più.

Il capoverso2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 250 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

Art. 38 cpv. 1bis e 2

L’imposta è fissata per l’anno fiscale durante il quale sono stati conseguiti i proventi corrispondenti.

L’imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 capoversi1, 2 e 2bis, primo periodo.

Titolo prima dell’art. 40

Titolo terzo: Basi temporali

Art. 40 Periodo fiscale

Per periodo fiscale si intende l’anno civile.

L’imposta sul reddito è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale.

Se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l’aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un’imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell’aliquota. È fatto salvo l’articolo 38.

Art. 41 Determinazione del reddito

Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo

Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

I contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti per ogni periodo fiscale.

Titolo prima dell’art. 42

Art. 42 Tassazione in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio

I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati conformemente all’articolo 9 capoverso1 per l’intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio.

In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale.

Se un coniuge non separato legalmente o di fatto muore, sino al giorno del decesso entrambi i coniugi sono tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1). Per il resto del periodo fiscale, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. L’articolo 40 capoverso3 si applica per analogia.

Art. 43 e 44

Abrogati Capitoli3 e 4 (art. 45–48) Abrogati

Art. 105 Appartenenza personale

Le autorità cantonali riscuotono l’imposta federale diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone. Sono fatti salvi gli articoli3 capoverso5 e 107.

I figli soggetti all’autorità parentale sono assoggettati all’imposta sul reddito da attività lucrativa (art. 9 cpv. 2) nel Cantone nel quale, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, sono assoggettati per tale reddito sulla base del diritto federale relativo al divieto della doppia imposizione intercantonale.

Le autorità cantonali riscuotono l’imposta federale diretta presso le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno la sede o l’amministrazione effettiva nel Cantone.

I beneficiari di prestazioni in capitale di cui all’articolo 38 sono tassati per queste prestazioni nel Cantone in cui hanno domicilio fiscale al momento della loro scadenza.

Art. 106 Appartenenza economica

L’imposta federale diretta in virtù dell’appartenenza economica viene riscossa dal Cantone nel quale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale si verificano:

  1. le condizioni di cui all’articolo4, per le persone fisiche;

  2. le condizioni di cui all’articolo 51, per le persone giuridiche.

Se le condizioni di cui all’articolo4 o 51 si verificano in più Cantoni, l’imposta è riscossa dal Cantone in cui si trovano gli elementi imponibili più importanti.

È fatto salvo l’articolo 107.

Art. 161 cpv.3 lett. b

Abrogata

Art. 205bbis

Capitolo 3 (art. 208–220a)

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 4b Modifica dell’assoggettamento

In caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale di cui all’articolo 11 capoverso3 sono tuttavia imponibili nel Cantone in cui il contribuente era domiciliato al momento della loro scadenza. È fatto salvo l’articolo 38 capoverso4.

L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell’appartenenza.

Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Art. 10 cpv.2

Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 15) possono essere dedotte, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile di tali anni.

Art. 15 Periodo fiscale

Il periodo fiscale corrisponde all’anno civile.

Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo

Se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici, l’aliquota d’imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un’imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell’aliquota. Sono fatti salvi gli articoli 4b e 11 capoverso3.

Art. 16 Determinazione del reddito

Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo

Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

I contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni periodo fiscale.

Art. 17 Determinazione della sostanza

La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.

Per i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente e i cui esercizi commerciali non coincidono con l’anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell’esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

La sostanza devoluta per successione a un contribuente nel corso del periodo fiscale è imponibile soltanto a partire dalla data di devoluzione. Il capoverso4 è applicabile per analogia.

Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevato soltanto l’importo corrispondente a questa parte. È fatto salvo l’articolo 4b capoverso2.

Art. 18 Tassazione in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio

I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati conformemente all’articolo3 capoverso3 per l’intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio.

In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale.

Se un coniuge non separato legalmente o di fatto muore, sino al giorno del decesso entrambi i coniugi sono tassati congiuntamente (art.3 cpv. 3). Per il periodo fiscale restante, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. Gli articoli 15 capoverso3 e 17 capoversi3 e 4 si applicano per analogia.

Titolo settimo (art. 62–70)

Art. 72 cpv.1

I Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni dei titoli secondo a sesto entro otto anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 78b

3. Legge federale del 13 ottobre 19654 sull’imposta preventiva

Art. 29 cpv.3 e 4

L’istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti (cessazione dell’assoggettamento, scioglimento di una persona giuridica, fallimento, ecc.) o conseguenze particolarmente rigorose.

Abrogato

II

Coordinamento con la legge federale del 28 settembre 20125 sull’imposizione secondo il dispendio All’entrata in vigore della legge federale del 28 settembre 2012 sull’imposizione secondo il dispendio l’articolo 14 capoversi3, frase introduttiva,4 e 6 della legge federale del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale diretta avrà il seguente tenore:

Art. 14 cpv.3, frase introduttiva,4 e 6

L’imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:

L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36). La riduzione di cui all’articolo 36 capoverso 2bis, secondo periodo, non è applicabile.

Il Dipartimento federale delle finanze adegua l’importo di cui al capoverso 3 lettera a all’indice nazionale dei prezzi al consumo. L’articolo 39 capoverso2 si applica per analogia.

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2014, qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente; in caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013 Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 13 luglio 20137.

Conformemente alla sua cifra III capoverso2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

30 luglio 2013 Cancelleria federale