RU 2013 2647

Ordinanza del DATEC
sulle emissioni degli aeromobili
(OEmiA)

Modifica del 29 luglio 2013

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:

I

L’ordinanza del DATEC del 26 giugno 20091 sulle emissioni degli aeromobili è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. a

Essa si applica tuttavia soltanto agli aeromobili che non sono sottoposti a una delle regolamentazioni seguenti:

  1. versione vincolante per la Svizzera del regolamento (CE) n. 216/20082, in combinato disposto con le disposizioni esecutive del regolamento (CE)

  2. 748/20123, conformemente alla cifra 3 dell’allegato all’accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo aereo);

Art. 5, frase introduttiva

L’UFAC rilascia i seguenti certificati di rumore per gli aeromobili non certificati secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 748/20125 o dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago6:

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

Vedi la nota all’art.1 cpv. 2 lett. a.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2013.

29 luglio 2013 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard