RU 2013 3657

Ordinanza del DATEC
sulla prova del metodo di produzione
e dell’origine dell’elettricità
(Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:

I

L’ordinanza del 24 novembre 20061 sulla garanzia di origine è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 e 2bis

Nei casi di cui al capoverso1 lettere b e c, la comunicazione deve avvenire tramite il portale delle garanzie di origine dell’organismo di rilascio. caso di impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a

kVA, è possibile rilevare, invece della produzione netta, solamente l’elettricità immessa fisicamente in rete (energia eccedentaria).

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard