RU 2013 4315

Ordinanza
sulla caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del 6 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue:

Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti

L’autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.

L’autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se queste cure sono destinate ad animali che ne hanno un bisogno provato e se sono prodigate da una persona qualificata e nelle installazioni adeguate. La durata dell’autorizzazione è limitata.

Se necessario e previa consultazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l’UFAM emana direttive sulla cura di animali protetti.

Art. 6bis Tenuta in cattività di rapaci per falconeria

L’autorizzazione di tenere in cattività rapaci è accordata solamente se:

  1. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone;

  2. è stata accordata un’autorizzazione cantonale per praticare la caccia con il falcone; e

  3. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno sufficienti possibilità di volare liberamente conformemente ai loro bisogni naturali.

I rapaci in cattività per falconeria possono essere tenuti:

  1. in una voliera per la muta durante la muta e la nidificazione;

  2. temporaneamente al trolley per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;

c. legati con la pastoia, per una breve durata, in occasione del trasporto, dell’addestramento dei piccoli, dell’addestramento al volo e dell’esercizio della caccia.

La durata dell’uso della pastoia deve essere documentata.

Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana una direttiva sulla tenuta in cattività di rapaci per falconeria.

Art. 10 cpv.1 lett. a e b nonché4

La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

  1. l’80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati;

  2. Concerne soltanto il testo francese 4 La Confederazione promuove misure per prevenire danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.

Art. 10ter Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori

Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM promuove le misure seguenti:

  1. l’allevamento, l’addestramento, la tenuta e l’impiego di cani da protezione del bestiame;

  2. la protezione degli alveari mediante recinzioni elettriche.

Se le misure di cui al capoverso1 non sono sufficienti o adeguate, l’UFAM può promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame e le api.

L’UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.

I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.

L’UFAM può sostenere organizzazioni d’importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.

Art. 10quater Cani da protezione del bestiame

L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.

L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

  1. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;

  2. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d’arte per la protezione del bestiame;

  3. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti; e

  4. sono notificati quali cani da protezione del bestiame secondo l’articolo 16 capoverso 3bis lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.

Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana direttive concernenti l’idoneità, l’allevamento, l’addestramento, la tenuta, l’impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali

Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei.

2. Ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie

Art. 16 cpv. 3bis lett. b

Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:

b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, annualmente, il rispetto dei requisiti necessari se è accordato un sostegno finanziario secondo l’articolo 10quater capoverso 2 dell’ordinanza del 29 febbraio 19886 sulla caccia.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

6 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova