RU 2013 4531

Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 3 dicembre 2013

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole,
ordina:

I

L’allegato 4 dell’ordinanza sulle importazioni agricole è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3 dicembre 2013 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

Allegato 4

(art. 31) Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente

000 t lorde 3 gennaio – 31 dicembre

000 t lorde 2 aprile – 31 dicembre

000 t lorde 1° ottobre – 31 dicembre