RU 2013 567

Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)

Modifica del 23 gennaio 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 37, rubrica e cpv. 2

Diffusione di programmi fuori della zona di copertura (art. 38 cpv. 5 LRTV)

I programmi televisivi di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone possono essere diffusi su linea in tecnica digitale anche fuori della loro zona di copertura.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.

23 gennaio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova