RU 2013 677
Regolamento del Tribunale federale
dei brevetti concernente l’informazione
(RInfo-TFB)
Modifica del 12 dicembre 2012
Il Tribunale federale dei brevetti
ordina:
I
Il regolamento del 28 settembre 20111 del Tribunale federale dei brevetti concernente l’informazione è modificato come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 3
Concerne soltanto il testo francese
Il Tribunale pubblica le proprie decisioni in forma non anonimizzata, a meno che l’anonimizzazione non s’imponga per proteggere interessi privati o pubblici. L’anonimizzazione può avvenire d’ufficio. In caso di interessi privati vi si procede se richiesto e se il motivo è giustificato.
Art. 6 cpv. 2 lett. b
Concerne soltanto il testo francese
Art. 9, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv., frase introduttiva1
(concerne soltanto il testo francese), lett. a, g, cpv. 2 e 3
I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:
la comunicazione delle date delle udienze pubbliche;
Concerne soltanto il testo francese 2 L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso1 lettera c avviene prima della loro pubblicazione in Internet; se necessario deve essere fissato un periodo di attesa.
L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso1 lettera d avviene, di regola, contemporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo di attesa.
Art. 10 cpv.1
Concerne soltanto il testo francese
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2013.
12 dicembre 2012 In nome del Tribunale federale dei brevetti: Il presidente, Dieter Brändle Il secondo giudice ordinario, Tobias Bremi