RU 2013 677

Regolamento del Tribunale federale
dei brevetti concernente l’informazione
(RInfo-TFB)

Modifica del 12 dicembre 2012

Il Tribunale federale dei brevetti
ordina:

I

Il regolamento del 28 settembre 20111 del Tribunale federale dei brevetti concernente l’informazione è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 2 e 3

Concerne soltanto il testo francese

Il Tribunale pubblica le proprie decisioni in forma non anonimizzata, a meno che l’anonimizzazione non s’imponga per proteggere interessi privati o pubblici. L’anonimizzazione può avvenire d’ufficio. In caso di interessi privati vi si procede se richiesto e se il motivo è giustificato.

Art. 6 cpv. 2 lett. b

Concerne soltanto il testo francese

Art. 9, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv., frase introduttiva1

(concerne soltanto il testo francese), lett. a, g, cpv. 2 e 3

I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:

  1. la comunicazione delle date delle udienze pubbliche;

  2. Concerne soltanto il testo francese 2 L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso1 lettera c avviene prima della loro pubblicazione in Internet; se necessario deve essere fissato un periodo di attesa.

L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso1 lettera d avviene, di regola, contemporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo di attesa.

Art. 10 cpv.1

Concerne soltanto il testo francese

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2013.

12 dicembre 2012 In nome del Tribunale federale dei brevetti: Il presidente, Dieter Brändle Il secondo giudice ordinario, Tobias Bremi