RU 2014 1021
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero
la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento
del 27 settembre 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 20122,
decreta:
Art. 1
La Convenzione del 25 giugno 19983 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) è approvata.
L’emendamento del 27 maggio 20054 della Convenzione di Aarhus è approvato.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento.
All’atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve seguenti:
Riserve agli articoli4, 6 paragrafo6 e 9 paragrafo 2 Nell’ambito dell’energia nucleare e della protezione contro le radiazioni: 1. per le domande di consultazione di documenti contenenti informazioni relative a impianti nucleari, l’articolo4 della Convenzione di Aarhus si applica con riserva dell’articolo 23 della legge del 17 dicembre 20045 sulla trasparenza, che garantisce l’accesso soltanto ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un’autorità dopo l’entrata in vigore della legge sulla trasparenza, il 1° luglio 2006; 2. gli articoli6 paragrafo6 e 9 paragrafo2 della Convenzione di Aarhus si applicano con riserva dell’articolo3 capoverso2 della legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), che esclude il diritto di ricorrere delle organizzazioni di protezione dell’ambiente, secondo l’articolo
LPAmb, contro le decisioni riguardanti sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti.
Se le riserve di cui al capoverso4 sono diventate prive d’oggetto, il Consiglio federale è autorizzato a ritirarle.
Art. 2
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 7 ottobre 19837 sulla protezione dell’ambiente
Art. 6
Art. 7 cpv.8
Per informazioni ambientali s’intendono le informazioni che rientrano nell’ambito disciplinato dalla presente legge e nell’ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull’ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.
Art. 10b cpv.2 lett. b
Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente e comprende i seguenti punti:
b. il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell’ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente;
Titolo dopo l’art. 10d
Capitolo 4 Informazioni ambientali
Art. 10e Informazione e consulenza ambientali
Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico inquinante; in particolare:
pubblicano le rilevazioni sul carico inquinante e l’esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);
dopo aver sentito gli interessati, possono pubblicare, per quanto siano d’interesse generale:
1. i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40), 2. i risultati del controllo di impianti, 3. le informazioni secondo l’articolo 46.
Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.
I servizi della protezione dell’ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell’ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.
Se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti.
Art. 10f Rapporti sull’ambiente
Il Consiglio federale valuta almeno ogni quattro anni lo stato dell’ambiente in Svizzera e fa rapporto alle Camere.
Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali
Ognuno ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali, nonché a informazioni concernenti l’ambiente nell’ambito delle prescrizioni energetiche, e di ottenere informazioni sul contenuto di tali documenti da parte delle autorità.
Per quanto riguarda le autorità federali, il diritto di accesso è disciplinato dalla legge del 17 dicembre 20048 sulla trasparenza (LTras). L’articolo 23 LTras si applica esclusivamente ai documenti che contengono informazioni secondo il capoverso1 in relazione a impianti nucleari.
Il diritto di consultare i documenti si applica anche alle corporazioni di diritto pubblico e ai privati a cui sono stati delegati compiti d’esecuzione, anche se non hanno la competenza di emanare decisioni ai sensi dell’articolo5 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa. In questi casi l’autorità esecutiva competente pronuncia una decisione secondo l’articolo 15 LTras.
Per quanto riguarda le autorità cantonali, il diritto di consultazione è disciplinato dal diritto cantonale. Se non hanno ancora emanato disposizioni relative all’accesso ai documenti, i Cantoni applicano per analogia le disposizioni della presente legge e della LTras.
Art. 29h
Art. 47, rubrica, cpv. e 21
Segreto d’ufficio
e 2 Abrogati
2. Legge federale del 24 gennaio 199110 sulla protezione delle acque
Art. 50 Informazione e consulenza
La Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in virtù della presente legge e informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste; in particolare:
pubblicano i rilevamenti sull’esito delle misure attuate in virtù della presente legge;
sentiti gli interessati, possono pubblicare i risultati dei rilevamenti e dei controlli sulle acque private e pubbliche (art. 52), per quanto tali informazioni siano di interesse generale.
Sono fatti salvi gli interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.
I servizi di protezione delle acque prestano consulenza alle autorità e ai privati. Raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque.
Art. 52 cpv.3
3. Legge del 21 marzo 200311 sull’ingegneria genetica
Art. 18 cpv.1
Il diritto di accedere a informazioni contenute in documenti ufficiali in merito all’utilizzazione di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti è disciplinato dagli articoli 10e capoverso4 e 10g della legge del 7 ottobre 198312 sulla protezione dell’ambiente.
Art. 3
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 e
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi federali di cui all’articolo2.
Consiglio nazionale, 27 settembre 2013 Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2014.13
Conformemente all'articolo3 capoverso2, le modifiche delle leggi di cui all’articolo2 entrano in vigore il 1° giugno 201414.
26 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Dider Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 marzo 2014.