RU 2014 1325
Ordinanza
sugli emolumenti in materia di stato civile
(OESC)
Modifica del 14 maggio 2014
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modificato secondo la versione qui annessa.
II
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
L’allegato1 cifra II numero 5.3 seconda parte del periodo entra in vigore il 1° gennaio 2015.
14 maggio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 1
(art. 4 lett. a) Prestazioni degli uffici dello stato civile Cifra II n. 5.3 Fr.
II. Ricevimento di dichiarazioni 5.3 Dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta e la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 11b OSC) 30 Per la consulenza è competente l’autorità di protezione dei minori (art. 298a cpv. 3 CC)