RU 2014 2371
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 22 luglio 2014
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 5 capoverso1 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.
22 luglio 2014 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
Allegato 1
(art.1, 4, 5, 7, 10, 27, 32, 34 e 37) Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
Art. N. 18 Tabella
18. Disciplinamento del mercato: zucchero … Voce di tariffa Aliquota di dazio Informazioni complementari per 100 kg lordi [1] (CHF) 1701.1200 2.00 [18-1] 1701.1300 2.00 [18-1] 1701.1400 2.00 [18-1] 1701.9110 18.70 PGI non necessario 1701.9991 18.70 PGI non necessario 1701.9999 2.00 [18-1] 1702.3029 4.10 PGI non necessario 1702.3038 5.50 PGI non necessario 1702.3042 11.50 PGI non necessario 1702.3048 6.50 PGI non necessario 1702.4029 11.50 PGI non necessario 1702.6028 0.00 PGI non necessario 1702.9019 2.00 [18-1] 1702.9022 0.00 [18-1] 1702.9023 5.50 PGI non necessario 1702.9024 18.70 PGI non necessario 1702.9028 18.70 PGI non necessario 1702.9032 0.00 [18-1] 1702.9033 0.00 [18-1] 1702.9034 10.00 PGI non necessario 1702.9038 10.00 PGI non necessario