RU 2014 3045
Ordinanza
concernente il materiale bellico
(Ordinanza sul materiale bellico, OMB)
Modifica del 19 settembre 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è modificata come segue:
Art. 5 cpv.1 lett. c, 2 lett. c, d ed e nonché 4
In caso di autorizzazione per affari con l’estero e di conclusione di contratti di cui all’articolo 20 LMB occorre considerare:
c. gli sforzi della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare il caso possibile in cui il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo2, stilato dal Comitato d’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
L’autorizzazione per affari con l’estero e la conclusione di contratti conformemente all’articolo 20 LMB non è rilasciata se:
Abrogata
esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o
esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.
In deroga al capoverso 2 lettera b, un’autorizzazione può essere rilasciata se sussiste un rischio esiguo che il materiale bellico da esportare venga impiegato per commettere gravi violazioni dei diritti dell’uomo.
Art 24a Disposizione transitoria della modifica del 19 settembre 2014
Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 settembre 2014 sono trattate conformemente al nuovo diritto.
L’elenco OECD-DAC può essere consultato al seguente sito Internet: www.oecd.org.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.
19 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |