RU 2014 3111
Ordinanza del DFGP
sui sussidi di costruzione della Confederazione
agli istituti per l’esecuzione delle misure coercitive di diritto
degli stranieri
del 22 settembre 2014
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 15l capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE),
ordina:
Art. 1 Settori, superfici determinanti e prezzi di settore
I settori, le superfici determinanti per singolo posto di carcerazione e i prezzi di settore per m2 sono fissati come segue:
Settore Superficie Prezzo di settore determinante per per m2 (stato singolo posto di dell’indice carcerazione (in m2) 1° ottobre 2010)2
Sicurezza1,7 5300
Amministrazione1,9 5300 2a Autorità migratorie fino a1,6 5300
Personale1,6 5100
Detenuti 7,4 5100
Entrata e uscita 2,1 5100 5a Trasporto fino a1,1 5100
Spazio abitativo 16,4 6700
Occupazione 8,6 3600
Economia domestica 5,7 6700 Superficie totale per posto fino a 48,1 di carcerazione
Art. 2 Supplemento per la sicurezza
Il supplemento per la sicurezza ammonta a 85 000 franchi per singolo posto di carcerazione.
Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, imposta sul valore aggiunto inclusa.
Art. 3 Supplemento per le costruzioni sportive
Per le costruzioni sportive, agli istituti con almeno 100 posti di carcerazione è concesso un supplemento di superficie fino a 2,9 m2 al massimo per singolo posto di carcerazione. Il supplemento è computato sul settore «detenuti».
Art. 4 Supplemento per le sistemazioni esterne in caso di nuove costruzioni
Il supplemento per le sistemazioni esterne, compresi i supplementi in funzione della superficie, ammonta al 9,0 per cento dei costi riconosciuti secondo i gruppi 1–3 e 5 del Codice dei costi di costruzione Edilizia del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione3.
Art. 5 Supplemento per le attrezzature mobili in caso di nuove costruzioni
Il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili, compresi i supplementi in funzione della superficie, ammonta al 5,7 per cento dei costi riconosciuti secondo i gruppi 1–3 e 5 del Codice dei costi di costruzione Edilizia del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione4.
Art. 6 Supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili in caso di trasformazioni
In caso di trasformazioni è concesso un supplemento pari ai costi riconosciuti relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili.
Art. 7 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni
In caso di nuove costruzioni i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo le fasi di calcolo seguenti: 1. Per ogni settore la superficie in m2 viene moltiplicata per il pertinente prezzo di settore. 2. I prodotti delle moltiplicazioni di cui al numero1 vengono sommati. 3. Alla somma ottenuta al numero 2 si aggiungono: – la relativa percentuale per le sistemazioni esterne; – la relativa percentuale per le attrezzature mobili; – il supplemento per la sicurezza.
L’importo del sussidio della Confederazione è retto dall’articolo 15k OEAE.
Numero di riferimento: SN 506 511:2012 (soltanto in ted.); ottenibile presso: CCC = Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione, www.crb.ch
Art. 8 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni
Incaso di trasformazioni i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente: 1. Per ogni settore la superficie in m2 viene moltiplicata per il pertinente prezzo di settore. 2. I prodotti delle moltiplicazioni di cui al numero1 vengono sommati. 3. La somma di cui al numero 2 è moltiplicata per il grado d’intervento e di rinnovamento. 4. Al prodotto della moltiplicazione di cui al numero 3 si aggiunge: – il supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili; – il supplemento per la sicurezza moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento.
L’importo del sussidio della Confederazione è retto dall’articolo 15k OEAE.
Art. 9 Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime
Se, nel caso di una trasformazione, un istituto esistente non raggiunge le superfici di settore fissate per lo stabilimento tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente al rapporto tra la superficie mancante e la superficie determinante.
La superficie mancante del settore «spazio abitativo» può essere compensata da un aumento di superficie nel settore «detenuti». In tal caso i costi determinanti per il settore «detenuti» possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione1,15.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2014.
22 settembre 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga