RU 2014 4625
Ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose su strada
(SDR)
Modifica del 29 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’appendice 2 numero1.9.5 dell’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è sostituita dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Al termine dei lavori di risanamento in corso nella galleria del Seelisberg (N2 Stans–Flüelen), il DATEC stralcia questa galleria dall’elenco di cui all’appendice 2 numero1.9.5.
29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Appendice 2
(art. 13 cpv. 2) Tratti stradali con limitazioni supplementari 1.9.52 Tratti stradali con gallerie: elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni Cantone Strada nazionale = N Galleria Categoria di galleria Strada cantonale = SC (1.9.5.2 ADR) GR N13 Thusis–Ticino San Bernardino E TG SC Frauenfeld Rotatoria stazione E di Frauenfeld TI SC Bellinzona–Brissago Mappo/Morettina E TI SC Lugano Vedeggio–Cassarate E VD SC Crissier Galleria di Marcolet E VS/Italia SC Martigny–Aosta Gran San Bernardo E
a) Le limitazioni si applicano, 24 ore su 24, il sabato, la domenica e i giorni festivi di cui all’articolo 91 capoverso 1 ONC3. Durante gli altri giorni si applicano dalle 17.00 alle 07.00.
La numerazione impiegata nella presente appendice rinvia a quella dell’ADR (RS 0.741.621).