RU 2014 4651

Ordinanza
sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e
l’esercizio della professione nelle professioni mediche
universitarie
(Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)

Modifica del 28 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 20071 sulle professioni mediche è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 lett. a, j e 3 lett. b

Il segretariato delle sezione «Formazione» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma federale, di un diploma estero riconosciuto o di un diploma equivalente secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed:

  1. Concerne soltanto il testo francese

  2. gli attestati di equivalenza per i diplomi di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell’attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un titolo di perfezionamento federale, di un titolo di perfezionamento riconosciuto oppure di un titolo di perfezionamento equivalente secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed:

b. l’attestato di equivalenza per i titoli di perfezionamento di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell’attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

Art. 11 cpv. 3

Abrogato

Art. 12 cpv.1 e 3

Per le professioni di medico, dentista, farmacista, chiropratico o veterinario il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE2. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.

I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri non riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE non possono essere utilizzati per designare la professione.

II

Gli allegati1, 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

L’allegato 4 è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

28 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’allegato III sezione A numero1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

Allegato 1

(art. 2 cpv.1 lett. a, b e art. 10) Perfezionamento dei medici

Art. N. 1, rubrica e testo

1. Specializzazioni e relativa durata secondo l’articolo 25 della direttiva 2005/36/CE3 Per le seguenti specializzazioni è adeguata la durata: anestesiologia 5 anni ginecologia e ostetricia 5 anni medicina interna generale 5 anni patologia 5 anni radiologia 5 anni radio oncologia / radioterapia 5 anni

Art. N. 2, rubrica

2. Specializzazione e relativa durata secondo l’articolo 28 della direttiva 2005/36/CE

Art. N. 3

Inserire prima della voce «medicina intensiva» chirurgia della mano 6 anni

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’allegato III sezione A numero1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

Allegato 2

(art. 2 cpv.1 lett. c e art. 10) Perfezionamento dei dentisti

Art. N. 1, rubrica

1. Specializzazioni e relativa durata secondo l’articolo 35 della direttiva 2005/36/CE4

Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all.1 n. 1.

Allegato 3

(art. 2 cpv.1 lett. d e art. 10) Perfezionamento dei chiropratici Specializzazione e relativa durata in chiropratica secondo gli articoli 10–15 della direttiva 2005/36/CE5 chiropratica specialistica 2½ anni

Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all.1 n. 1.

Allegato 5

(art. 15) Emolumenti

Art. N. 2 lett. a e b, n. 3 lett. a, b e n. 3a

Sono fissati gli emolumenti seguenti: franchi 2. Per il riconoscimento di diplomi esteri e l’iscrizione nella banca dati della MEBEKO:

  1. procedura secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPMed, incluso il rilascio della tessera 800–1000

  2. procedura secondo l’articolo 15 capoverso 4 LPMed 800–1000 3. Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e l’iscrizione nella banca dati della MEBEKO:

  3. procedura secondo l’articolo 21 capoverso 1 LPMed 800–1000

  4. procedura secondo l’articolo 21 capoverso 4 LPMed 800–1000 3a.Per la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi secondo l’articolo 35 capoverso 1 LPMed

  5. primo annuncio 800–1000

  6. rinnovo dell’annuncio 150