RU 2014 473
Ordinanza
concernente la legge federale sulla pesca
(OLFP)
Modifica del 29 gennaio 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 novembre 19931 concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:
Art. 5b cpv. 4
In deroga all’articolo 23 capoverso1 lettera c OPAn, per i laghi e i bacini d’accumulazione i Cantoni possono autorizzare l’impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a. Per i laghi e i bacini d’accumulazione intercantonali i Cantoni interessati si impegnano a giungere a una regolamentazione concorde.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.
29 gennaio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |