RU 2014 473

Ordinanza
concernente la legge federale sulla pesca
(OLFP)

Modifica del 29 gennaio 2014

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 novembre 19931 concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:

Art. 5b cpv. 4

In deroga all’articolo 23 capoverso1 lettera c OPAn, per i laghi e i bacini d’accumulazione i Cantoni possono autorizzare l’impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l’articolo 5a. Per i laghi e i bacini d’accumulazione intercantonali i Cantoni interessati si impegnano a giungere a una regolamentazione concorde.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

29 gennaio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova