RU 2014 475

Ordinanza del DFGP
sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata
(OMAA)

Modifica del 30 gennaio 2014

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:

I

L’ordinanza del DFGP del 28 maggio 20111 sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata è modificata come segue:

Art. 2 lett. c ed e

La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata usati per stabilire:

  1. l’inosservanza del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a dell’ordinanza del 13 novembre 19622 sulle norme della circolazione stradale;

  2. l’inidoneità alla guida sotto l’influsso di alcol secondo l’articolo 24a della legge federale del 3 ottobre 19753 sulla navigazione interna;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

30 gennaio 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga