RU 2014 475
Ordinanza del DFGP
sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata
(OMAA)
Modifica del 30 gennaio 2014
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:
I
L’ordinanza del DFGP del 28 maggio 20111 sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata è modificata come segue:
Art. 2 lett. c ed e
La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata usati per stabilire:
l’inosservanza del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a dell’ordinanza del 13 novembre 19622 sulle norme della circolazione stradale;
l’inidoneità alla guida sotto l’influsso di alcol secondo l’articolo 24a della legge federale del 3 ottobre 19753 sulla navigazione interna;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.
30 gennaio 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga