RU 2014 639
Decreto federale
che approva un Protocollo che modifica
la Convenzione tra la Svizzera e il Kazakistan
per evitare le doppie imposizioni
del 17 giugno 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20102,
decreta:
Art. 1
Il Protocollo del 3 settembre 20103 che modifica la Convenzione del 21 ottobre 19994 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio è approvato.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire bilateralmente e nella forma appropriata la seguente regolamentazione: L’obiettivo del rinvio a informazioni che sono verosimilmente pertinenti consiste nel garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio efficace di informazioni.
La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso3 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e il Kazakistan:
a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e RS 672.947.0 e il Kazakistan per evitare le doppie imposizioni. DF
b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso4.
Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso4 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.
Art. 2
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.5
18 marzo 2014 Cancelleria federale