RU 2014 979
Ordinanza
sulle dogane
(OD)
Modifica del 2 aprile 2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «manufatti di tabacco» è sostituito con «tabacchi manufatti».
Art. 65 Quantità ammesse in franchigia
Oltre alle merci ammesse in franchigia di cui agli articoli 63 e 64, sono esenti da dazio le merci del traffico turistico.
Per le seguenti merci le quantità massime esenti da dazio sono fissate come segue:
carne e preparazioni di carne, ad eccezione della selvaggina:1 kg
burro e crema di latte:1 l/kg
oli, grassi e margarina per l’alimentazione umana:5 l/kg
bevande alcoliche: 1. con tenore alcolico fino a 18 % vol.5 l, e 2. con tenore alcolico superiore a 18 % vol. 1l
tabacchi manufatti: 1. sigarette/sigari 250 pezzi, o 2. altri tabacchi manufatti 250 grammi, o 3. una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale
carburanti importati nei bidoni di scorta di un veicolo conformemente all’articolo 34 capoverso2 dell’ordinanza del 20 novembre 19962 sull’imposizione degli oli minerali 25 l
Art. 66 Concessione delle quantità ammesse in franchigia
Le quantità ammesse in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso2 lettere a–e sono concesse solo per le merci del traffico turistico importate per uso privato o come regali.
Le quantità ammesse in franchigia di cui agli articoli 64 e 65 capoverso2 lettere a– e sono concesse alla stessa persona una sola volta al giorno.
Le quantità ammesse in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso2 lettere d ed e sono concesse alle persone che hanno almeno 17 anni.
La quantità ammessa in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso2 lettera f è concessa per veicolo.
Art. 67
Art. 68 cpv.1
Se le condizioni per la concessione delle quantità ammesse in franchigia non sono adempiute, le merci di cui agli articoli 63–65 sono soggette a dazio secondo le aliquote forfetarie.
II
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
2 aprile 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(cifra II) Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 26 ottobre 20113 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni Nell’allegato1 numeri3, 4, 8–13 e 19 «all’articolo 47 e all’allegato 5» è sostituito con «all’articolo 47» e nel numero 15 «47 nonché all’allegato 5» è sostituito con «47»
Art. 45 Deroghe nel traffico turistico
Le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso2 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane possono essere importate senza PGI.
Art. 47 Deroghe nel traffico turistico
I prodotti agricoli per i quali esiste un contingente doganale di cui all’allegato 3 possono essere importati senza PGI se si tratta di merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso2 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane.
Le importazioni secondo il capoverso1 non sono computate sul contingente doganale da ripartire.