RU 2015 1315

Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)

Modifica del 15 aprile 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «carrozzella per invalidi» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «sedia a rotelle».

Art. 42, rubrica e cpv. 4

Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale (art. 19 cpv.1, 46 cpv. 4, 47 cpv. 2 LCStr)

I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera1,00 m devono conformarsi alle norme per i ciclisti.

Art. 43a, rubrica e cpv.1

Sedie a rotelle e monopattini elettrici (art. 43 cpv. 2 LCStr)

Sulle aree di traffico destinate ai pedoni l’uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini elettrici possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.

Art. 63 cpv. 3 lett. c

I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

c. su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle: una persona disabile; oppure

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

15 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova